RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 3 MARZO 2020, N. 5936 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Minore straniero non accompagnato Accertamento dell'età Dichiarazioni del minore Valenza Indicazione del margine di errore dell’accertamento medico Rilevanza Presunzione di minore età Applicazione Fattispecie. Nel procedimento teso all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato, le sue dichiarazioni alle autorità preposte non possono essere utilizzate per suffragare i dubbi sull'età effettiva, ma costituiscono il presupposto per l'attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico, all'esito del quale il tribunale per i minorenni deve avvalersi anche dell'accertamento sanitario che indichi il margine di errore e i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all'età del minore, cosicché, ove tale margine non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell'età, andrà applicata la regola presuntiva della minore età. In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, dopo aver ritenuto inattendibile l'allegazione della minore età del reclamante, aveva respinto il reclamo sull'assunto della irrilevanza del range di errore indicato nell'accertamento medico dell'accrescimento osseo, in quanto riferibile solo a soggetti nati nell'area mediterranea e non invece a quelli provenienti dal Gambia . Si richiama Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n. 9199 del 2019 Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato , ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento. SEZ. I ORDINANZA 28 FEBBRAIO 2020, N. 5605 FAMIGLIA MATRIMONIO SCIOGLIMENTO DIVORZIO OBBLIGHI VERSO L'ALTRO CONIUGE ASSEGNO IN GENERE. Divorzio Assegno Mantenimento disposto in sede di separazione Differenze Assegno divorzile superiore a quello di separazione Illegittimità Fondamento. La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. In senso conforme, Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 17098 del 2019 La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. SEZ. I ORDINANZA 28 FEBBRAIO 2020, N. 5616 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO AMMISSIONE AL PASSIVO IN GENERE. Insinuazione al passivo Cessione di crediti futuri Opponibilità alla massa Prova dell’anteriorità Condizioni. In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28300 del 2005 Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante e dunque del fallimento del cedente , ex art. 2914, n. 2, cod. civ., è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa art. 1265 cod. civ. anteriore al pignoramento o al fallimento , giacché per il successivo effetto traslativo della cessione rinviato al momento del sorgere del credito , sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell' art 2914 cit. invece, per i crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al pignoramento o al fallimento , ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza. SEZ. I ORDINANZA 28 FEBBRAIO 2020, N. 5604 FAMIGLIA MATRIMONIO SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI EFFETTI ASSEGNO DI MANTENIMENTO EROGAZIONE DIRETTA. Separazione Assegno di mantenimento per la prole Ordine di pagamento diretto Presupposti Sindacato riservato al giudice del merito. In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità. Il principio è conforme a quello espresso da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11062 del 2011 In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.