RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. III ORDINANZA DEL 10 FEBBRAIO 2020, N. 3133 PERSONALITA' DIRITTI DELLA - ONORE REPUTAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO. Danno patrimoniale da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Liquidazione - Criteri. Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito. Si vedano a Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 2014 La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. b Sez. 1 - , Ordinanza n. 31921 del 2019 In tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come in sofferenza , atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria ovvero come di grave difficoltà economica , senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità. SEZ. II SENTENZA DEL 10 FEBBRAIO 2020, N. 3059 PROFESSIONISTI. Giudizi disciplinari - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di cancellazione dall'albo - Legittimazione passiva - Consiglio dell'Ordine territoriale - Sussistenza - Consiglio di disciplina territoriale - Esclusione - Fondamento. Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo confermato dal Consiglio nazionale degli architetti deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del locale Consiglio dell'ordine professionale - tenuto alla sorveglianza degli iscritti all'albo - e del Procuratore della Repubblica competente per territorio - cui spetta il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni dei Consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni -, e non già del Consiglio di disciplina territoriale, attesa la posizione di autonomia organizzativa, di terzietà e l'assenza di compiti di sorveglianza di quest'ultimo, che lo rende privo di qualunque interesse ad agire o resistere in giudizio. Si richiama Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 2695 del 2019 Il ricorso per cassazione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale dei Geometri va proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell'Ordine territoriale di iscrizione dell'incolpato e non del Consiglio di disciplina territoriale, che non assume la qualità di parte, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma privo di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e, dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio. SEZ. II SENTENZA DEL 10 FEBBRAIO 2020, N. 3058 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI NOZIONE, DISTINZIONI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE. Acquirente di unità immobiliare di un fabbricato - Obbligo, assunto con il contratto di compravendita, di rispettare il regolamento di condominio da predisporsi dal costruttore - Portata - Fondamento. La clausola con la quale gli acquirenti di un'unità immobiliare di un fabbricato assumono l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente incaricano il costruttore di predisporre non può valere quale approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte per relationem di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società costruttrice in forza del mandato ad essa conferita non è opponibile agli acquirenti. Si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5657 del 2015 L'obbligo, assunto con il contratto di acquisto di un'unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio che sarà predisposto dal costruttore non vale a conferire a quest'ultimo il potere di redigere un qualunque regolamento, né può comportare l'approvazione di un regolamento attualmente inesistente, atteso che solo il concreto richiamo nel singolo atto d'acquisto di uno specifico regolamento, già esistente, consente di considerarlo, per relationem , parte di tale atto.