RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA DEL 24 FEBBRAIO 2020, N. 4795 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - IN GENERE. Mandato alle liti – Fallimento del cliente – Pendenza del giudizio in cassazione – Scioglimento del rapporto – Sussistenza – Prosecuzione del processo – Irrilevanza. Per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell'ultrattività del mandato sol perché l'apertura del fallimento non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull'impulso d'ufficio che lo caratterizza. Precedentemente, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 27143 del 2017 L'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo , non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge. SEZ. I ORDINANZA DEL 24 FEBBRAIO 2020, N. 4791 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO – CONDIZIONI. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità - Non contestazione dei fatti costitutivi dell’azione da parte della madre naturale - Rilevanza – Esclusione – Fondamento. In tema di impugnazione del riconoscimento di paternità ex art. 263 c.c., la mancata contestazione della madre naturale in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento non ha la valenza probatoria prevista dall'art. 115 c.p.c., poiché, vertendosi in ambito di diritti indisponibili, sugli stessi non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinunzia. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza n. 2465 del 1993 L'azione di disconoscimento come quella di dichiarazione giudiziale della paternità è prevista a tutela di un diritto tipicamente indisponibile, in quanto di esso non è ammesso alcun tipo di negoziazione o anche di semplice rinunzia abdicativa, essendo stabilito solo per assicurare che i rapporti di famiglia - e massimamente quelli di filiazione - corrispondano a verità, a tutela di un interesse pubblico che trascende quello eventualmente contrario dei privati ne consegue che nel relativo giudizio non è ammissibile il giuramento decisorio. b Sez. 1, Sentenza n. 8087 del 1998 L'azione di disconoscimento della paternità verte in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ammesso alcun tipo di negoziazione o di rinunzia. Ne consegue la inammissibilità, nel relativo giudizio, dell'interrogatorio formale della moglie, diretto a dimostrare unicamente l'insussistenza del rapporto di paternità biologica, per la impossibilità di attribuire valore confessorio alle eventuali dichiarazioni della moglie stessa. Tale impossibilità, sancita in via generale dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. - il quale esclude che la confessione giudiziale faccia prova contro colui che l'ha resa se verta su fatti relativi a diritti non disponibili - è riaffermata in relazione all'azione di disconoscimento della paternità dal secondo comma dell'art. 235 cod. civ., ai sensi del quale la dichiarazione della madre non vale ad escludere la paternità. SEZ. I ORDINANZA DEL 24 FEBBRAIO 2020, N. 4779 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - SOCIO INCAPACE. Società di persone - Giudizio sulla esclusione di uno dei soci - Pregiudizialità rispetto al giudizio sullo scioglimento della società - Sussistenza - Fondamento. In tema di società di persone, nell'ambito del giudizio pendente fra i due unici soci, la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno è pregiudiziale rispetto a quella sull'avvenuto scioglimento della società, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci, così evitandone appunto lo scioglimento. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 134 del 1987 Nel dissidio giudiziale fra i due soci di una società in nome collettivo, l'indagine e la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno è prevalente rispetto a quella sul verificarsi di uno scioglimento della società per l'impossibilità del conseguimento del suo oggetto, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato, e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci e così evitare lo scioglimento art. 2272 n. 4 cod. civ. . SEZ. I ORDINANZA DEL 24 FEBBRAIO 2020, N. 4786 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE. Sentenza di fallimento - Opposizione del terzo ex art. 404 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l'esperibilità dell'opposizione del terzo, ex art. 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio è assorbito in quello di carattere generale previsto dall'art. 18 l.fall., proponibile oltre che dal debitore fallito anche da qualunque interessato . Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA DEL 24 FEBBRAIO 2020, N. 4887 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale – Audizione del richiedente - Udienza tenuta da un giudice onorario – Nullità del procedimento – Esclusione - Fondamento. In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché l'art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l'assunzione di testimoni, mentre l'art. 11 del medesimo d.lgs. esclude l'assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Di rilievo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15298 del 2000 Il principio della immutabilità del giudice istruttore sancito dall'articolo 174 cod.proc.civ. non trova applicazione nei procedimenti collegiali come i procedimenti in camera di consiglio , nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore, ma solo un relatore conseguentemente è consentita la sostituzione di uno o più giudici anche in occasione dell'udienza di discussione. SEZ. I ORDINANZA DEL 26 FEBBRAIO 2020, N. 5130 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA. Acquisizione di beni e servizi per l'ente pubblico in violazione di regole contabili - Art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000 - Obbligazione diretta del funzionario - Ambito applicativo - Enti pubblici diversi dagli enti locali - Esclusione - Conseguenze. L'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede un rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore e il funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, così escludendo la possibilità di esperire nei confronti di quest'ultimo l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento, ma tale norma riguarda esclusivamente gli enti locali, elencati nell'art. 2 del citato d.lgs., non essendo suscettibile di applicazione analogica perché di natura eccezionale, sicché ove le prestazioni siano state eseguite in favore di enti pubblici diversi, il fornitore, non avendo a disposizione altre azioni, può agire ex art. 2041 c.c. nei confronti degli enti stessi. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza n. 18567 del 2015 Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione degli enti medesimi, risponde - ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989, applicabile ratione temporis - degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, rispetto al quale è preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa. Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. contro la gestione liquidatoria di una disciolta USL e la regione, subentrata negli obblighi già facenti capo alla prima, con riferimento a lavori eseguiti all'interno di un ospedale e ordinati dal presidente della USL senza alcuna delibera, né contratto . b Sez. 3 - , Ordinanza n. 12608 del 2017 L'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell’ente l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. predetto. c Sez. 1 - , Ordinanza n. 30109 del 2018 In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori , ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative.