RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 23 APRILE 2020, N. 8093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Sindacato del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei presupposti di fatto - Ammissibilità - Fattispecie. Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - pur non comportando che il predetto giudice possa sostituirsi all'Autorità medesima nelle attività di accertamento e di applicazione della legge con un proprio provvedimento - non è limitato ai soli profili giuridico-formali dell'atto amministrativo, dovendosi invece estendere anche alla risoluzione delle eventuali contestazioni in punto di fatto, allorquando da tali contestazioni dipenda la legittimità dell'atto amministrativo in questione. Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che il Consiglio di Stato, nel giudicare corretta la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità Garante alla società ricorrente, non avesse disconosciuto, né denegato, ma anzi esplicitato ed esercitato appieno la propria giurisdizione di merito in materia, verificando non soltanto l'astratta rispondenza dell'entità della sanzione alle fonti normative del potere sanzionatorio e dei parametri legali di determinazione, ma anche la congruità ed adeguatezza alla fattispecie concreta del quantum applicato . In precedenza, Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 11929 del 2019 Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità nel qual caso il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante nella specie le S.U. hanno rigettato le censure di sconfinamento del controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato che ha reputato illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base della qualificazione in termini di liceità del messaggio pubblicitario . SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 23 APRILE 2020, N. 8092 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Danno ambientale - Impugnazione dei provvedimenti amministrativi relativi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Danni alla salute o alla proprietà causati dal medesimo fatto generatore del danno ambientale - Azione risarcitoria e inibitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Conformità dell’azione nociva a provvedimenti autorizzativi della P.A. - Incidenza sul sistema di riparto della giurisdizione - Esclusione – Fondamento - Incidenza sui poteri del giudice ordinario - Limiti. In materia di danno ambientale, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 310 del d.lgs. n. 152 del 2006, le controversie derivanti dall'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale di cui al precedente art. 309, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, restando invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo. L'eventualità che l'attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A. non incide sul riparto di giurisdizione atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l'effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell'ipotesi in cui l'attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l'esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a confomità, l'attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell'ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose. In precedenza, Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 11142 del 2017 In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e , del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p , dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili, atteso che la condotta contestata integra la materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa, allorquando non siano dettate particolari regole esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti amministrativi, sicché non risulta in alcun modo coinvolto il pubblico potere. SEZ. UNITE ORDINANZA 1 APRILE 2020, N. 7643 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Diritto di prelazione artistica della P.A. – Contestazione della tempestività del suo esercizio –Giurisdizione amministrativa – Sussistenza - Fondamento. L'atto di esercizio del diritto di prelazione artistica spettante alla P.A. è un provvedimento amministrativo in relazione al quale, ove si contesti la tempestività della sua adozione, è configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in una ipotesi di carenza di potere in concreto, in quanto attinente al quomodo della potestà pubblica, sicché la posizione fatta valere dalla parte privata acquirente che lo abbia subito è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo. In materia, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 5097 del 2018 Nella compravendita di bene sottoposto a vincolo archeologico, l'eventuale inefficacia del vincolo, per inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione del relativo atto impositivo, non implica che il successivo esercizio della prelazione da parte della P.A. integri una fattispecie di carenza di potere in astratto - come tale determinante un'ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione - trattandosi, invero, di un'ipotesi di carenza di potere in concreto, in quanto attinente non all' an bensì al quomodo della potestà pubblica ne consegue che la posizione fatta valere, sul presupposto di una tale inefficacia, dall'acquirente che abbia subito l'esercizio del diritto di prelazione, è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo, ed in quanto tale devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. SEZ. UNITE ORDINANZA 1 APRILE 2020, N. 7639 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Accertamento di confini tra proprietà privata e demanio marittimo - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario. Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato e il demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della P.A., avendo tale domanda per oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale. In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6347 del 2003 Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della P.A., avendo detta domanda per oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale. Si vedano altresì a Sez. U, Ordinanza n. 13691 del 2006 Spetta al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. Nè a diversa conclusione induce l'art. 2, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Tale disposizione, invero, ha esclusivamente riguardo a vertenze inerenti al settore tributario onde la sua previsione va riferita unicamente a quelle controversie in tema di delimitazione, estensione e figura dei terreni che costituiscano il presupposto per l'assoggettamento a tributo dei terreni stessi o per la determinazione dell'entità dei tributi in relazione ad essi dovuti. b Sez. U - , Sentenza n. 19524 del 2018 Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d'ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all'esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario . SEZ. UNITE ORDINANZA 1 APRILE 2020, N. 7637 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE. Domanda di rettifica dei dati personali indicati nei registri anagrafici - Oggetto - Diritto soggettivo - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza. Le controversie in materia di rettifica dei dati personali nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, ad una corretta indicazione dei dati, attesa la natura vincolata della relativa attività amministrativa, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 449 del 2000 Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. SEZ. UNITE ORDINANZA 27 MARZO 2020, N. 7563 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Contributo dovuto dai Comuni alle autorità religiose ex art. 5 della l. reg. Liguria n. 4 del 1985 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. La controversia relativa all'accertamento della misura del contributo previsto dall'art. 5 della l.r. Liguria n. 4 del 1985, dovuto dai Comuni alle competenti autorità religiose e determinato in proporzione agli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi, appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella amministrativa, avendo ad oggetto l'esistenza di un obbligo avente fonte diretta nella legge e non implicando alcuna valutazione sulla legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. UNITE ORDINANZA 27 MARZO 2020, N. 7560 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Produzione di energia da fonti rinnovabili - Incentivi - Cessione dei crediti relativi - Fallimento della società cedente - Opponibilità o meno della cessione al Fallimento successivamente alla dichiarazione di quest’ultimo di voler subentrate nel rapporto con il Gestore del servizio energetico - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Eccezione riconvenzionale - Inidoneità ad incidere sulla giurisdizione. In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il fallimento della società di produzione energetica, qualora la materia del contendere non riguardi le tariffe, il criterio di loro quantificazione o la concessione degli incentivi, ma soltanto l'opponibilità o meno alla procedura fallimentare della cessione di crediti inerenti agli incentivi concessi, in correlazione alla produzione anzidetta, per il periodo successivo alla dichiarazione da parte della curatela del fallimento di voler subentrare nel rapporto né è idonea ad incidere sull'individuazione dell'autorità avente il potere di giudicare l'eccezione riconvenzionale proposta dal gestore in punto di giurisdizione, determinandosi quest'ultima sulla sola base del petitum sostanziale, che rimane inalterato pur a seguito dell'eccezione in parola. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. UNITE ORDINANZA 25 MARZO 2020, N. 7529 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Realizzazione di opera pubblica - Danni alla proprietà privata conseguenti a comportamenti colposi nella fase di progettazione ed esecuzione dell'opera - Domanda risarcitoria del privato nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima. Si richiamano a Cass. Sez. U - , Sentenza n. 21975 del 2017 Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere”. Nella specie, in applicazione del principio, è stata sancita la giurisdizione del giudice amministrativo poiché i danni lamentati dagli attori derivavano non soltanto dalla cattiva esecuzione dei lavori ma, altresì, dagli atti del procedimento amministrativo relativo alla linea ferroviaria ad alta velocità dal tracciato Roma-Napoli . b Sez. U - , Ordinanza n. 32180 del 2018 Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria avanzata dal concessionario di un'area demaniale contigua a quella in cui è stata realizzata un'opera pubblica nella specie, uno sbancamento operato per la manutenzione della discarica comunale dal quale sono derivate numerose inondazioni marine, con conseguenti danni alle colture ove, nella prospettazione attorea, fonte del danno non siano né il se nè il come dell'opera urbanistica progettata o del servizio pubblico da preservare, ma le loro concrete modalità esecutive, trattandosi in tal caso di mere attività materiali lesive di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all'attore di una concessione su bene demaniale, la quale costituisce soltanto la premessa dell'azione risarcitoria promossa. SEZ. UNITE SENTENZA 19 MARZO 2020, N. 7454 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP. - INDENNITA'. Occupazione legittima di area da parte della P.A. - Determinazione del pregiudizio - Suddivisione tra aree agricole ed aree edificabili - Aree edificabili - Nozione. Ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita del godimento di aree occupate dalla P.A. in forza di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione tra aree agricole cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie ed aree edificabili tra queste ultime, da individuarsi in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, non rientrano le zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc. , in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP. - INDENNITA'. Terreni agricoli - Criterio del valore agricolo medio VAM - Incostituzionalità - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 - Criterio del valore venale pieno - Applicabilità - Criteri - Fattispecie. In tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio VAM , la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria Fattispecie relativa all'occupazione di un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco ed attrezzature varie . In ordine al primo principio, in precedenza a Sez. 1, Sentenza n. 13172 del 2016 In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, l'art. 5 bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992 ora recepito negli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001 , ha prescelto, quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello dell'edificabilità legale, sicché un'area va ritenuta edificabile solo ove risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, e non anche quando la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc. , che comporta un vincolo di destinazione preclusivo ai privati di tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. Ne consegue l'esclusione della natura edificatoria di un suolo che, nel relativo piano regolatore, ricada in zona destinata a servizi ospedalieri-parcheggio. b Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3168 del 2019 L'indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell'edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc. , sicché, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc. , sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Nella specie, la Corte d'appello, pur qualificando erroneamente come edificabile il fondo ablato per la realizzazione di un campo di calcetto, ne ha correttamente apprezzato il valore secondo la potenziale natura edificatoria della zona . Con riguardo al secondo, si vedano i Sez. 1, Sentenza n. 21386 del 2011 In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, qualora l'espropriato contesti, seppur limitatamente al presupposto della natura agricola o non edificatoria del terreno, la stima operata dalla corte di appello con il criterio del VAM valore agricolo medio previsto dagli artt. 16 della legge n. 865 del 1971 e 5-bis, comma quarto, della legge n. 359 del 1992 e dichiarato incostituzionale dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell'indennità dev'essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, potendo l'interessato anche dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà e che, quindi, ha una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti . ii Sez. 1 - , Ordinanza n. 6527 del 2019 In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti , sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Fattispecie relativa ad un terreno ablato per la costruzione di un palazzetto dello sport, le cui particelle ricadevano tutte in zone F-uso pubblico ai sensi delle n.t.a. del P.R.G. .