RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 24 GIUGNO 2020, N. 12483 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Rifiuti solidi urbani - Gestione affidata in forza di ordinanze contingibili e urgenti - Domanda di corresponsione del corrispettivo - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. La controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti adottate per ragioni di emergenza ambientale ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell'attività provvedimentale urgente posta a monte dello stesso, la quale costituisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto. Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 5303 del 2017 La controversia concernente l’accertamento e la quantificazione di crediti vantati dal gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, il quale contesti la determinazione emessa al riguardo da una Commissione tecnica, appositamente costituita in virtù di un accordo concluso, tra l’ente concedente ed il concessionario del servizio, per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali della gestione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'articolo 7 della l. n. 205 del 2000 e dichiarato parzialmente incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 , atteso che un tale giudizio è volto a stabilire l’esatto ammontare degli importi dovuti in base al suindicato accordo e non presuppone un accertamento giudiziale in via principale ma soltanto una delibazione incidentale del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né, tanto meno, implica una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell’esercizio diretto del proprio potere autoritativo. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 18 GIUGNO 2020, N. 11866 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE. Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell’incompetenza - Preclusione di cui all’articolo 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento. La preclusione di cui all'articolo 38, comma 3, c.p.c. il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'articolo 45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'articolo 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'articolo 356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 4 GIUGNO 2020, N. 10577 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento previsti dall’articolo 10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n. 287 del 1990 - Natura fiscale - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza. I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'articolo 10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva pertanto, ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'articolo 12 della l. n. 448 del 2001 che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere , le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento. In precedenza i Sez. U, Ordinanza n. 19678 del 2016 Le controversie concernenti i provvedimenti emessi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità stessa finanziate dal mercato di competenza ex articolo 1, comma 65, della l. n. 266 del 2005 , sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, lettera l , del d.lgs. n. 104 del 2010. ii Sez. U - , Ordinanza n. 8116 del 2017 La controversia concernente l’opposizione avverso la cartella di pagamento per sanzioni amministrative comminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi pronunciati dalla predetta Autorità, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all’articolo 33, comma 1, della l. n. 287 del 1990, è da ritenersi limitata - conformemente all’articolo 103 Cost. ed alle indicazioni contenute in Corte cost. n. 204 del 2004 - ai soli casi in cui sia in discussione un atto che sia espressione della funzione pubblica e sia adottato nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato non dalla posizione di parità dei soggetti secondo lo schema diritti-doveri , ma da una relazione asimmetrica, sintetizzata nella formula potere-soggezione. Pertanto, qualora non sia contestato il provvedimento irrogativo delle sanzioni e, quindi, il preteso illegittimo esercizio di pubblici poteri, ma il semplice diritto a riscuotere le stesse a mezzo notifica della cartella esattoriale, preordinata all’espropriazione forzata, la tutela giudiziaria resta affidata ai rimedi dell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e segg. c.p.c. iii Sez. U - , Sentenza n. 16693 del 2017 In tema di giurisdizione, le controversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradali obbligatori costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali, ai sensi del d.lgs. lgt. n. 1446 del 1918, ratione temporis vigente, attesa l'indubbia natura tributaria di tali oneri, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'articolo 12 della l. n. 448 del 2001. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 3 GIUGNO 2020, N. 10441 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Azione di simulazione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti - Classificazione tra le azioni a tutela dei crediti erariali ex articolo 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005 - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza. L'azione di simulazione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti è ricompresa tra le azioni concesse al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, ex articolo 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, atteso che essa - potendo essere diretta a tutelare le ragioni creditorie pregiudicate dagli atti simulati, in quanto idonei a menomare la garanzia generica del credito di cui all'articolo 2740 c.c. – ha natura accessoria e strumentale rispetto al predetto fine e deve pertanto ritenersi non estranea alle materie della contabilità pubblica , riservate, ai sensi dell'articolo 103 Cost., alla giurisdizione della Corte dei conti. Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 11073 del 2012 L'azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ma alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, poiché tale norma interpreta l'articolo 26 del regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. n. 1038 del 1933 ed è inserita, quindi, nel corpo della disciplina dei giudizi di pertinenza della Corte dei conti conferisce la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, organo abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito mira a realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali , tutela accessoria e strumentale a quella fornita dalle azioni di responsabilità erariale trova copertura nell'articolo 103, secondo comma, Cost., in quanto, nonostante l'eventuale coinvolgimento di diritti di terzi, estranei al rapporto di servizio con la P.A., attiene comunque alle materie di contabilità pubblica , riservate alla giurisdizione della Corte dei conti. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 28 MAGGIO 2020, N. 10089 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE. Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 171 del 2016 - Procedimento per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale della ASL - Inidoneità dell'aspirante - Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento. La controversia avente ad oggetto la domanda con la quale l'aspirante all'inclusione nell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 171 del 2016, denunzi, avendo conseguito un giudizio di inidoneità, la illegittimità del procedimento per la formazione dell'elenco stesso, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi, in quanto l'amministrazione non esercita, nell'ambito del predetto procedimento, poteri discrezionali, ma è chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti - id est regolare e tempestiva domanda - e dei requisiti normativamente previsti - id est diploma di laurea ed esperienza dirigenziale - nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica dell'esperienza dirigenziale e dei titoli professionali degli aspiranti. Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 26631 del 2007 L'impugnazione del provvedimento del dirigente settore sanità della Regione col quale - in ottemperanza al disposto dell'articolo 1 del d.l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1990, n. 590 - un soggetto sia stato escluso dall'elenco dei candidati idonei aspiranti alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in relazione alla quale l'amministrazione è priva di poteri discrezionali, essendo tenuta a formare il suddetto elenco e ad inserirvi tutti gli aspiranti in possesso dei titoli indicati dalla legge.