RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 20 FEBBRAIO 2020, N. 4333 AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE. Cooperative agricole insolventi - Soci garanti - Assunzione per legge da parte dello Stato delle garanzie dei soci - Effetti - Liberazione dei soci - Limitazione con d.m. attuativi della legge - Esclusione. L'assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, in applicazione dell'art. 1, comma 1- bis , d.l. n. 149/1993, conv. con modif. in legge n. 237 del 1993, ha determinato la liberazione dei soci garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che tale effetto sia stato espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della legge, giacché esso era comunque desumibile in via interpretativa dalla finalità della legge ne consegue che l'estinzione delle garanzie, ove ne sussistano i presupposti di legge, non può essere limitata dai decreti attuativi e, in particolare, dal mancato inserimento degli aventi diritto nell'elenco redatto dall'amministrazione. In senso conforme, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 9959/17 l'assunzione, da parte dello Stato, delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, prevista dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149 del 1993 conv., con modif., dalla l. n. 237 del 1993 , ha determinato la liberazione dei garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che tale effetto liberatorio fosse espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della suddetta legge d.mm. 2 febbraio 1994 e d.m. 2 gennaio 1995 , giacché esso era comunque desumibile, in via di interpretazione, dalla finalità della legge ne deriva, dalla suddetta liberazione, che il creditore del socio garante non è legittimato ad agire in via revocatoria nei confronti di quest'ultimo, il quale ha perduto la qualità di debitore. SEZ. I SENTENZA 20 FEBBRAIO 2020, N. 4329 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO. Imprenditore individuale cancellatosi volontariamente dal registro delle imprese - Dichiarazione di fallimento - Proposizione di istanza di ammissione al concordato preventivo - Inammissibilità - Fondamento. Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude ipso facto l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare. Si richiamano i Sez. VI - 1, Ordinanza n. 21286 del 2015 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall., che impediscono al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude ipso facto l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare. ii Sez. I, Ordinanza n. 33349 del 2018 Ottenuta la cancellazione dal registro delle imprese, l'imprenditore individuale può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., fino a quando non sia decorso un anno dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purchè tali da rivelarsi come manifestazioni della detta attività. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il fallimento dell'imprenditore individuale, per decorso del termine annuale dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, nonostante dopo la ridetta cancellazione l'imprenditore avesse presentato domanda di ammissione al concordato preventivo . SEZ. I SENTENZA 20 FEBBRAIO 2020, N. 4340 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE. Attività di consulenza - Esame preliminare di fattibilità della soluzione concordataria - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. g , l.fall. - Esclusione - Fondamento. Il pagamento effettuato in favore del consulente della società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g , l.fall., qualora il servizio reso dal consulente si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato non sussiste, infatti, in tale ipotesi, ad una valutazione ex ante , l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE. Esenzione dalla revocatoria - Carattere eccezionale - Conseguenze - Fattispecie. Nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. Nella specie, la S.C. ha ritenuto non riconducibile alla lett. f dell'art. 67, comma 3, l.fall. l'esame di fattibilità della domanda di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito, trattandosi di prestazione professionale specifica e non continuativa . Non si rilevano precedenti in termini in relazione ad entrambi i principi sopra riportati. SEZ. I SENTENZA 20 FEBBRAIO 2020, N. 4338 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE. Benefici per le vittime del terrorismo - Procedimento speciale ex artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 - Ambito temporale di applicazione - Termine decadenziale semestrale - Domande successive - Giudizio ordinario - Necessità - Conseguenze in tema di impugnazione - Fattispecie. In tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività degli atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento dei benefici predetti, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici, come aggiornata e integrata dalla citata legge ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ex art. 11 cit., è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2, dell'art. 12 cit., dovendo la domanda essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l'appello. Fattispecie relativa a giudizio introdotto nel 2017 . In senso conforme, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2994 del 2011 In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, gli art. 11 e 12 della legge n. 260 del 2004 hanno previsto per il riconoscimento dei relativi benefici, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo, uno speciale procedimento, caratterizzato da estrema concentrazione - dovendo svolgersi in uno o due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque gioni, al termine delle quali la causa è decisa entro quattro mesi - ed impugnabilità della relativa sentenza solo in cassazione, che deve essere instaurato entro il termine di sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere, al di fuori di questa ipotesi, che la domanda debba essere fatta valere con le forme ordinarie attesa l'incompatibilità della procedura speciale con l'esigenza di accertare, nel giudizio, la dipendenza dell'infermità o del decesso dalla matrice terroristica. SEZ. I SENTENZA 20 FEBBRAIO 2020, N. 4341 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Stabilimento industriale di interesse strategico nazionale - Prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 - Estensione alle società del gruppo diverse dalla debitrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. in legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv. con modif. in legge n. 231 del 2012 trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., si applica alla sola debitrice che ne abbia le caratteristiche e non anche alla capogruppo o ad altra società del gruppo di imprese, pur ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui faccia eventualmente parte la debitrice. Fattispecie relativa all'impianto siderurgico di Taranto, gestito dal gruppo Ilva di cui fa parte la debitrice, circostanza sulla quale la creditrice, ammessa in chirografo, aveva fatto affidamento . Non si rilevano precedenti in termini.