RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 23 APIRLE 2020, N. 8093 IMPUGNAZIONI CIVILI CASSAZIONE RICORSO PER GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' CONSIGLIO DI STATO. Provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Sindacato del giudice amministrativo Contenuto Verifica diretta dei presupposti di fatto Ammissibilità Fattispecie. Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pur non comportando che il predetto giudice possa sostituirsi all'Autorità medesima nelle attività di accertamento e di applicazione della legge con un proprio provvedimento non è limitato ai soli profili giuridico-formali dell'atto amministrativo, dovendosi invece estendere anche alla risoluzione delle eventuali contestazioni in punto di fatto, allorquando da tali contestazioni dipenda la legittimità dell'atto amministrativo in questione. Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che il Consiglio di Stato, nel giudicare corretta la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità Garante alla società ricorrente, non avesse disconosciuto, né denegato, ma anzi esplicitato ed esercitato appieno la propria giurisdizione di merito in materia, verificando non soltanto l'astratta rispondenza dell'entità della sanzione alle fonti normative del potere sanzionatorio e dei parametri legali di determinazione, ma anche la congruità ed adeguatezza alla fattispecie concreta del quantum applicato . Si richiama Cass. Sez. U , Ordinanza n. 11929 del 2019 Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità nel qual caso il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante nella specie le S.U. hanno rigettato le censure di sconfinamento del controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato che ha reputato illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base della qualificazione in termini di liceità del messaggio pubblicitario . SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 14 APRILE 2020, N. 7831 GIURISDIZIONE CIVILE GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA IN GENERE. Dismissione di immobile regionale oggetto di concessione Diritto di prelazione spettante al concessionario Prezzo di vendita dell'immobile Determinazione – Discrezionalità tecnica dell’ente pubblico Controversia relativa alla non corrispondenza al valore di mercato come previsto dalla legge Giurisdizione del giudice amministrativo Sussistenza Fondamento. In tema di dismissione del patrimonio immobiliare delle Regioni nella specie della Emilia Romagna ex l.r. n. 10 del 2000 in regime di concessione, la controversia relativa alla esatta determinazione del prezzo contenuto nell'offerta inoltrata al concessionario per consentirgli l'esercizio del diritto di prelazione spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l'imposizione normativa del valore di mercato quale corrispettivo del bene oggetto di dismissione non depriva di discrezionalità l'ente pubblico nel conformare la proposta di vendita, discrezionalità che, anche se tecnica, conferisce al privato aspirante all'acquisto esclusivamente una posizione giuridica di interesse legittimo pretensivo alla corretta determinazione del prezzo di vendita solo dopo che l'offerta è stata formulata dal proponente e ricevuta dal concessionario, il prezzo indicato integra una componente dell'oggetto della prelazione ed esce dalla discrezionalità, sia pure solo tecnica, dell'offerente e quindi il concessionario può avvalersi rispetto ad essa del suo diritto di prelazione. In precedenza i Sez. U, Ordinanza n. 24417 del 2010 La cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici , indicato come possibile oggetto dei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa dall'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. Nella specie, la S.C. ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale si faceva valere la posizione di diritto soggettivo attribuito dall'art. 793 cod. civ. al donante, ed ai suoi eredi, per effetto dell'inadempimento dell'onere gravante su una donazione di beni immobili, successivamente alienati nell'ambito di una procedura di dismissione di beni pubblici . ii Sez. U, Sentenza n. 9692 del 2013 In tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, poiché la quantificazione del prezzo contenuto nell'offerta da effettuarsi al conduttore dell'immobile ad uso residenziale per consentirgli l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 3 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente ulteriormente riformato è connotata, in ragione delle variabili che la determinano, da discrezionalità pubblicistica, ne è precluso al giudice ordinario un sindacato non circoscritto alla sola sua legittimità, bensì di merito, di tipo sostitutivo delle valutazioni dell'amministrazione, sicché la controversia relativa alla sua non corrispondenza al prezzo di mercato come previsto dalla legge, rimanendo nella sfera di determinazione dell'ente pubblico, non integra violazione del diritto soggettivo di opzione del conduttore, ma solo un interesse legittimo alla corretta formazione della volontà dell'amministrazione, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo. iii Sez. U, Sentenza n. 3728 del 2016 In tema di dismissione degli immobili pubblici, la domanda dell'acquirente che, avendo pagato un prezzo ridotto in base ad accordo sindacale locale, agisca per il rimborso della quota di prezzo corrispondente all'abbattimento previsto dall'art. 1 del d.l. n. 41 del 2004, conv. in l. n. 104 del 2004, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la discrezionalità amministrativa concernente la fissazione del prezzo si è esaurita con la conclusione del procedimento di cartolarizzazione, mentre stabilire se la riduzione legale del prezzo coincida con quella concordata implica una valutazione di puro diritto, che non coinvolge alcun potere discrezionale della P.A. iv Sez. U, Sentenza n. 6023 del 2016 In tema di dismissione di immobili pubblici, quando il conduttore accetta l'offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, esercitabile anche con azione ex art. 2932 c.c. davanti al giudice ordinario, essendo ormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell'offerente ed essendo irrilevante il successivo mutamento della qualifica dell'immobile nella specie, riclassificato come di pregio . SEZ. UNITE SENTENZA DEL 14 APRILE 2020, N. 7825 GIURISDIZIONE CIVILE PRINCIPI COSTITUZIONALI RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI IN GENERE. Giudicato civile in materia di lavoro – Attuazione da parte della P.A. – Poteri del giudice di ottemperanza – Verifica della esattezza della interpretazione data dalla P.A. alle disposizioni da applicare – Ammissibilità Fattispecie. In tema di attuazione, da parte della P.A., del giudicato civile in materia di lavoro, il potere del giudice di ottemperanza non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato la cui valutazione rientra nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza -, con la conseguenza che è ammissibile, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale che caratterizza il giudizio di ottemperanza, la verifica dell'esattezza della interpretazione data dall'amministrazione alle disposizioni da applicare al caso concreto, per accertare che del contenuto della decisione passata in giudicato non sia stato dato un adempimento parziale, incompleto se non addirittura elusivo. Nella specie, la S.C. ha evidenziato che il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, non aveva fatto altro che accertare l'esatta quantificazione, ad opera dell'Amministrazione, dell'assegno vitalizio al cui pagamento in favore degli eredi del beneficiario la predetta Amministrazione era stata condannata dal giudice civile con pronuncia di condanna generica spettante alle vittime del dovere , liquidato senza la maggiorazione prevista per le vittime del terrorismo . Si richiamano a Sez. U , Sentenza n. 25625 del 2016 Il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza. Pertanto, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordinario nella specie, di accertamento del diritto di taluni pubblici dipendenti di godere di un congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni lavorativi, ai sensi dell?art. 5 CCNL Comparto sanità , abbia effettuato un sindacato integrativo individuando, in tal modo, un diverso contenuto precettivo del giudicato nella specie, conformandosi ad una sentenza della Corte di cassazione che aveva stabilito un diverso criterio per il computo delle ferie aggiuntive , con una pronuncia sostanzialmente autoesecutiva ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l'ambito della sua giurisdizione. b Sez. U , Sentenza n. 13702 del 2018 Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza, rilevata la violazione od elusione del giudicato civile, adotti provvedimenti in luogo della P.A. inadempiente, sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere, in quanto, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti od addirittura elusivi del contenuto della decisione. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che, in sede di giudizio di ottemperanza, aveva dichiarato illegittimo l'indennizzo attribuito ad un privato a seguito di acquisizione in sanatoria di un fondo, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, perché di importo inferiore a quanto riconosciuto allo stesso, a titolo risarcitorio per l'illegittima espropriazione del medesimo cespite, da una precedente sentenza civile passata in giudicato . c Sez. U , Sentenza n. 28573 del 2018 La domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità ex art. 42 bis del d.lgs. n. 327 del 2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario ad acta , atteso che nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 14 APRILE 2020, N. 7822 GIURISDIZIONE CIVILE GIURISDIZIONE IN GENERALE IN GENERE. Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione Questione di giurisdizione Valutazione prioritaria della domanda pregiudiziale Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale Riassunzione della lite Conflitto di giurisdizione Ammissibilità Limiti. In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale. GIURISDIZIONE CIVILE CONFLITTI DI GIURISDIZIONE. Conflitto negativo di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate Condizioni, limiti, effetti. Qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale. GIURISDIZIONE CIVILE GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Atto esecutivo di pretesa tributaria Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria Discrimine. In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 , il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE A MEZZO RUOLI TRIBUTI DIRETTI DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 RISCOSSIONE COATTIVA ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE – PIGNORAMENTO. Atto esecutivo di pretesa tributaria Tutela innanzi gli organi di giurisdizione tributaria Natura e modalità Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria Discrimine. In materia di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la tutela avverso atti esecutivi nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 esperibile innanzi gli organi di giurisdizione tributaria integra un normale giudizio impugnatorio ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non già un'opposizione esecutiva , da introdurre con le forme tipiche di detto giudizio. Con riferimento al primo principio, si richiamano i Sez. U, Ordinanza n. 2926 del 2012 Qualora l'attore proponga nei confronti di più convenuti stranieri una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento a quella principale. Ne consegue, a contrario , che, ove un ente pubblico abbia chiesto, in via principale, l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di alcune banche a causa di comportamenti tenuti nella fase anteriore alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato e, in via concorrente, l'accertamento della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi nascenti dai contratti di consulenza e di arranging , l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano sulla prima domanda comporta che essa debba estendersi anche alla seconda. ii Sez. U , Ordinanza n. 10233 del 2017 Qualora l'attore proponga nei confronti di un convenuto non residente in Italia una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la giurisdizione del giudice italiano dovesse verificarsi con riferimento alla domanda principale di revocatoria ordinaria di alcuni atti di conferimento in trust” di quote societarie in favore di una banca maltese proposta dalla curatela fallimentare e non già con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento del danno per omessa esecuzione, da parte della banca trustee”, dell’ordine di acquisizione ex art. 25 l.fall. emesso dal giudice delegato . In riferimento al secondo principio, si veda anche Sez. U, Ordinanza n. 2926 del 2012 Qualora l'attore proponga nei confronti di più convenuti stranieri una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento a quella principale. Ne consegue, a contrario , che, ove un ente pubblico abbia chiesto, in via principale, l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di alcune banche a causa di comportamenti tenuti nella fase anteriore alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato e, in via concorrente, l'accertamento della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi nascenti dai contratti di consulenza e di arranging , l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano sulla prima domanda comporta che essa debba estendersi anche alla seconda. In ordine al terzo a Sez. U , Sentenza n. 13913 del 2017 In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento , è ammissibile e va proposta ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. b Sez. U, Sentenza n. 34447 del 2019 L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti e del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva , e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo. Con riferimento al quarto, si richiama Cass. Sez. U , Sentenza n. 13913 del 2017 In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento , è ammissibile e va proposta ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 7 APRILE 2020, N. 7736 GIURISDIZIONE CIVILE STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO IN GENERE. Art. 23 Reg. CE n. 44 del 2001 Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione Cessione del credito nascente dal contratto Efficacia del patto sulla giurisdizione tra le parti originarie Sussistenza Applicabilità della clausola nei confronti del cessionario Configurabilità Autonomo patto sulla giurisdizione tra cessionario e ceduto Ammissibilità Eccezioni opponibili dal debitore ceduto. In tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001 ed avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia sentenza del 27 gennaio 2000 in causa C-8/1998 sentenza del 20 aprile 2016 in causa C-366/2013 , la clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nel contratto da cui è sorto un credito oggetto di successiva cessione, continua ad essere efficace tra le parti originarie ed è applicabile anche al cessionario, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, atteso che quest'ultimo non può trovarsi, in virtù della cessione, in posizione diversa da quella che aveva rispetto al cedente è tuttavia salva la diversa e alternativa pattuizione con cui il ceduto, in sede di adesione alla cessione, abbia concordato con il cessionario di attribuire la competenza giurisdizionale ad altra autorità giudiziaria, spettando, peraltro, la legittimazione a far valere l'inoperatività della clausola originaria unicamente al cessionario e non al ceduto, che può opporre al primo soltanto le eccezioni opponibili al cedente. Si veda Cass. Sez. U, Ordinanza n. 10862 del 2011 La clausola di proroga della giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001, ha efficacia anche nei confronti del soggetto cessionario del credito, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, ben potendo, tuttavia, risultare un diverso patto tra il cessionario ed il debitore ceduto, in sede di adesione alla cessione, dal quale legittimamente ed efficacemente risulti l'individuazione di una diversa autorità giudiziaria competente. Nella specie, la S.C. ha ravvisato tale patto nelle confirmation letters , intervenute tra cessionario del credito e debitore ceduto, nelle quali le parti avevano previsto la devoluzione di ogni controversia alla competenza giurisdizionale del giudice italiano .