RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. III SENTENZA DEL 10 FEBBRAIO 2020, N. 3128 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI. Trust cd. liquidatorio - Legittimità - Limiti - Utilizzabilità ai fini della realizzazione di un programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali - Ammissibilità - Presupposti - Applicabilità dell'art. 2558 c.c In tema di trust istituito a fini liquidatori, la legittimità dell'atto mediante il quale i beni sono attribuiti al trustee necessita di un vaglio, particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l'operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie. Pertanto, è ammissibile, ed è assoggettato alla disciplina dell'art. 2558 c.c., concernente la successione nei contratti in caso di cessione di azienda, il programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali attuato per mezzo di un trust cd. liquidatorio, con il quale, nell'interesse dei creditori in attesa di liquidazione, sia conferito ad un trustee , senza confinamento del debito operativo, tutto il patrimonio sociale, in particolare un'azienda, con cancellazione della stessa società ex art. 2495 c.c. e in mancanza di riferimenti alle attività compiute per il soddisfacimento dei detti creditori, riservando al medesimo trustee la scelta gestionale tra continuità aziendale e liquidazione. Di interesse, il richiamo a i Sez. 1, Sentenza n. 840 del 2012 In tema di cessione d'azienda nella specie, attuata mediante contratto di cessione del ramo inerente al settore dei lavori pubblici , trova applicazione il principio, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., del trasferimento al cessionario dei contratti stipulati, potendo le parti, in forza del patto derogatorio previsto in detta norma, eccettuare il passaggio di alcuni contratti, ma non anche di alcuni rapporti negoziali, determinandosi con la cessione il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti ne consegue l'inopponibilità alla stazione appaltante pubblica del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti. ii Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 2014 Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee , che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. iii Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 2015 In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un trust in persona del suo legale rappresentante presenta un difetto strutturale che può essere sanato esclusivamente con la costituzione del trustee in quanto il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee , che costituisce l'unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto. iv Sez. 1 - , Ordinanza n. 26057 del 2017 Il contratto atipico denominato 4YOU - in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo - non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2 c.c. poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all’investitore. SEZ. II ORDINANZA DEL 7 FEBBRAIO 2020, N. 2914 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - IN GENERE. Divisione ereditaria – Rappresentazione - Collazione - Accettazione dell'eredità – Necessità - Fondamento. La collazione postula l'accettazione dell'eredità anche nella ipotesi di rappresentazione, non esistendo una diversificazione legislativamente prevista, nell'ambito dell'istituto della collazione, in ragione del fatto che l'obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione, tant'è che la rubrica dell'art. 740 c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica. SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE NOZIONE – SOGGETTI . Subentro nel luogo e nel grado dell'ascendente – Interpretazione - Conseguenze. La formulazione dell'art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato. SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - CONDIZIONI - IN GENERE. Legittimario totalmente pretermesso - Acquisto qualità di erede - Condizioni. Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius , la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. In ordine al primo principio, si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11831 del 1992 Il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione ed il connesso diritto alla collazione postulano l'assunzione della qualità di erede e pertanto che sia intervenuta l'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte del chiamato entro il termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ Con riguardo al secondo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20018 del 2004 In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale rappresentante , nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente rappresentato - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al de cuius , sicché immutato rimane l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato. In riferimento al terzo i Sez. 2, Sentenza n. 16635 del 2013 Il legittimario totalmente pretermesso nella specie, in caso di successione ab intestato , per aver il de cuius disposto in vita dell'intero suo patrimonio , il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. ii Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25441 del 2017 Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positive accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario. iii Sez. 2 - , Ordinanza n. 20971 del 2018 Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius , agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata. iv Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 2019 Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius , a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella ab intestato , in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto. SEZ. III SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2020, N. 2864 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE. Immissione da area privata - Precedenza di diritto - Spettanza al veicolo in sorpasso nel flusso della circolazione - Sussistenza - Conseguenze. In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione e non soltanto in prossimità dell'incrocio , astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli. Secondo la risalente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3731 del 1998 L'operatività dell'art. 105 comma settimo del previgente codice della strada, il quale stabilisce che chi si immette nel flusso della circolazione deve dare la precedenza agli altri autoveicoli, presuppone una situazione di fatto caratterizzata dal contemporaneo arrivo di una pluralità di veicoli nell'area interessata dalla manovra di conversione ed è pertanto da escludere quando all'inizio di tale manovra non sopraggiungano altri veicoli i quali siano a distanza tale da far ragionevolmente presumere il felice compimento di essa.