RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA DELL’11 MARZO 2020, n. 7007 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Fallimento – Concordato preventivo – Decreto di ammissione - Proponibilità regolamento preventivo di giurisdizione – Esclusione – Fondamento. Il decreto con il quale il tribunale, ritenendo ammissibile la proposta di concordato preventivo, dichiara aperta la relativa procedura, integra una pronuncia di merito incidente su posizioni di diritto soggettivo impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost. e, pertanto, preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c Il principio è conforme ad un risalente precedente Cass. Sez. U, Sentenza n. 5241 del 1982 Il decreto, con il quale il tribunale, ritenendo ammissibile la proposta di concordato preventivo, dichiara aperta la relativa procedura, integra una pronuncia di merito incidente su posizioni di diritto soggettivo impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione , e, pertanto, preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c SEZ. UNITE SENTENZA DELL’11 MARZO 2020, n. 7012 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI – COMMISSIONE. Ricorso volto a denunciare l’invasione di poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea - Motivo inerente alla giurisdizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti di Stato. In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denunzia che il Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio proposto ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera z-sexies, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia esercitato i poteri inerenti alla giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, per avere invaso la sfera dei poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea, quale organo di merito gestorio dell'Unione. Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto insussistente l'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato che ha qualificato un finanziamento pubblico disposto dal Ministero dell'Istruzione come aiuto di Stato, in quanto tale assoggettato al procedimento ex art. 108 TFUE, senza tuttavia valutarne il presupposto della compatibilità con il mercato interno, apprezzamento riservato in via esclusiva alla Commissione europea, il cui potere è rimasto pertanto inalterato . Si richiama Cass. Sez. U - , Sentenza n. 29391 del 2018 In tema di sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dell'obbligo di rimessione alla Corte di giustizia U.E. delle questioni relative all'interpretazione delle norme dell'Unione europea non integra una questione inerente alla giurisdizione, né secondo l'accezione tradizionale, come riparto tra ordini giudiziari - non contemplando le norme sul detto riparto, tipiche ed esclusive dell'ordinamento nazionale italiano, la Corte di giustizia tra i destinatari del riparto medesimo -, né secondo l'accezione funzionale della giurisdizione, nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, dato che non è la Corte di giustizia ad erogare la tutela del caso concreto, bensì il giudice di rinvio, ossia il giudice nazionale. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 13 MARZO 2020, N. 7218 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie di lavoro – Riserva della giurisdizione amministrativa – Limiti – Fattispecie. In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni verticali novative e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la domanda di una dipendente volta all'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di conferimento ad altro lavoratore di un incarico dirigenziale di natura temporanea, revocabile anche prima della scadenza prevista e non comportante una progressione verticale novativa. Si richiamano i Sez. U, Sentenza n. 30254 del 2008 Ai fini dell'individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle S.U. sulle decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino, si deve tenere conto dell'evoluzione del concetto di giurisdizione - dovuta a molteplici fattori il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario il canone dell'effettività della tutela giurisdizionale il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva il rilievo costituzionale del principio del giusto processo, ecc. - e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle S.U., non più riconducibile ad un giudizio di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, né rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date controversie attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l'ordinamento è dotato, ma nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende, dunque, le diverse tutele che l'ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l'effettività dell'ordinamento. Infatti è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca. Pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l'operazione che consiste nell'interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., la eroghi concretamente e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale, così esercitando il sindacato per violazione di legge che la S.C. può compiere anche sulle sentenze del giudice amministrativo fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno causato dall'esercizio illegittimo della funzione pubblica, avendo la S.C. considerato che la tutela risarcitoria anche autonomamente proposta, a prescindere dal pregiudiziale annullamento del provvedimento lesivo illegittimo, costituisce una misura minima e perciò necessaria di tutela dell'interesse sostanziale dedotto dal privato . ii Sez. U - , Sentenza n. 31226 del 2017 Non costituiscono diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato o della Corte dei conti , gli errori in procedendo” o in iudicando”, ancorché riguardanti il diritto dell’Unione europea salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento nazionali o dell’Unione tali da ridondare in denegata giustizia, ed in particolare, salvo il caso, tra questi, di errore in procedendo” costituito dall'applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l’accesso alla tutela giurisdizionale nell'ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell’Unione europea, direttamente applicabili, secondo l’interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 13 MARZO 2020, n. 7219 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Attività negoziale della P.A. - Evidenza pubblica - Riparto di giurisdizione - Criteri - Pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento di affidamento in concessione e conseguente inefficacia del contratto - Limitazione degli effetti della pronuncia alle prestazioni ancora da eseguire - Prestazioni precedentemente eseguite - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario. Nel settore dell'attività negoziale della P.A., appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, sono devolute al giudice ordinario l'asse della giurisdizione non è spostato dall'intervento, tra le parti, di sentenza del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento di affidamento in concessione, con conseguente dichiarazione d'inefficacia del contratto limitata, ex art. 121, comma 1, c.p.a., alle prestazioni ancora da eseguire, atteso che in tale caso le prestazioni già eseguite restano legate dal sinallagma contrattuale e rimangono sottoposte alla disciplina privatistica che le regolava prima, continuando a collocarsi nella fase esecutiva del contratto, quindi al di fuori dal raggio di applicazione della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e , c.p.a., non venendo in rilievo l'esercizio di poteri discrezionali. Si richiama Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 2144 del 2018 Con riferimento all'attività negoziale della P.A., devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, senza che l’asse della giurisdizione sia spostata dall’adozione, nel corso del rapporto contrattuale, di determinazioni della parte pubblica in attuazione di sopravvenienze normative, che comunque si collocano nell’alveo di un rapporto ormai paritetico. Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria, con riferimento a cause riunite, relative a inadempimenti allegati reciprocamente dalla committente e dalle società affidatarie della progettazione e realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, pur avendo la committente, nel corso del rapporto contrattuale, adottato atti nell’esercizio del potere amministrativo attribuito dall’art. 34 decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., in l. n. 221 del 2012 .