RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 14 FEBBRAIO 2020, N. 3796 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI. Travisamento della prova - Nozione - Incidenza su un punto decisivo della controversia - Necessità - Fattispecie. In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. Nella specie, la sentenza impugnata non aveva riconosciuto la protezione internazionale avendo ritenuto non credibile la minaccia derivata da una confraternita che aveva costretto alla fuga il richiedente, il quale aveva invece parlato di un esponente politico di spicco nigeriano . In senso conforme, Cass. sez. 3, sentenza n. 1163/2020 Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia. SEZ. I ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3660 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE. Trattamento sanitario obbligatorio - Ricorso - Legittimazione passiva - Sindaco in qualità di ufficiale di governo - Notificazione all'Avvocatura dello Stato - Necessità - Errata evocazione del sindaco quale rappresentante del Comune - Nullità - Sanatoria. Il ricorso contro il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio dev'essere promosso nei confronti del sindaco quale ufficiale di governo, cioè organo diretto dello Stato, e non quale rappresentante del Comune, ente estraneo alla procedura, sicché la sua evocazione in giudizio in quest'ultima veste determina un vizio relativo non solo alla notificazione del ricorso, ma all' editio actionis , cioè al contenuto dell'atto introduttivo, che è causa della nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., sanabile ai sensi del successivo comma 5 mediante la rinnovazione dell'atto da notificarsi presso l'Avvocatura Generale dello Stato. I precedenti i Sez. I, sentenza n. 7244/2004 Il ricorso avverso il provvedimento sindacale che dispone trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della legge n. 788/1978, proposto davanti al tribunale, deve - ai sensi dell'art. 35, comma 11, l. cit. -, essere notificato al Sindaco, a pena di nullità ex art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., e non può essere sanato dalla mera costituzione della controparte e tanto meno dalla sua mera comparizione trattandosi non già di un vizio della notifica ma relativo al contenuto dell'atto introduttivo, riguardante l'esposizione dei fatti e delle ragioni che lo sostengono Nella specie, la Corte - su ricorso del Sindaco - ha affermato la nullità dell'intero procedimento ed ha cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio, previa notifica al Sindaco del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza . ii Sez. 1, Sentenza n. 25713/2011 In materia di trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avverso il decreto del tribunale che annulla l'ordinanza, con la quale è stato disposto il trattamento, è legittimato a proporre ricorso per cassazione il Sindaco, non già in rappresentanza del Comune, estraneo alla procedura, bensì nella qualità di ufficiale di governo, e cioè di organo diretto dello Stato. Nella specie, la S.C. ha ritenuto la mera spendita della relativa qualifica conforme al dettato normativo, nonché privo di rilievo invalidante, benché estraneo alla fattispecie, il richiamo, in epigrafe, alla deliberazione della giunta comunale . SEZ. I ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3659 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE. Figlio maggiorenne economicamente autosufficiente - Mantenimento - Ripetizione delle somme versate - Modifica giudiziale delle condizioni del regime post-coniugale - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006 . In senso conforme, Cass. sez. L - , ordinanza n. 18266/2018 La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. Nella specie, la S.C. ne ha ritenuto applicabile la disciplina, e il conseguente regime prescrizionale decennale, al diritto del preponente, in caso di risoluzione anticipata del contratto d'agenzia, alla restituzione degli anticipi provvigionali corrisposti all'agente . In senso difforme, Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n. 13609/2016 Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. SEZ. I ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3657 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE. Compenso dell’amministratore - Rinuncia tacita - Configurabilità - Comportamento concludente - Necessità. La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. In senso conforme, Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n. 24139/2018 L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, la quale aveva ritenuto che l'amministratore avesse tacitamente rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell'incarico e anche nell'anno successivo alla cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento . SEZ. I ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3652 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE. Minori - Affido condiviso - Collocazione prevalente presso uno dei genitori - Tempi e modalità dei rapporti con il genitore non convivente - Criteri. In tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo. Si richiama, Cass. sez. 1 - , ordinanza n. 9764/2019 Pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari , ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia . Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. Nella specie la corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui la frequentazione tra il padre e la figlia di cinque anni, affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, sarebbe avvenuta soltanto a fine settimana alterni, e la S.C. ha cassato la decisione osservando che la corte territoriale non aveva illustrato le ragioni che la inducevano ad escludere frequentazioni infrasettimanali tra il genitore e la bambina, sebbene avesse affermato che occorreva mantenere e semmai intensificare i rapporti della figlia con il padre . SEZ. I ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3643 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE. Adozione del minore d’età - Stato di abbandono e dichiarazione di adottabilità - Pluralità dei modelli di adozione - Opportunità della conservazione del rapporto tra genitore biologico e minore - Indagine - Necessità - Fondamento. Il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una extrema ratio cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss. della legge n. 184/1983 e in particolare l'art. 44, lett. d . Si richiamano a Sez. I, sentenza n. 7391/2016 L'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale una extrema ratio cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. b Sez. I, sentenza n. 13435/2016 In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184/1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. Nella specie, la S.C., disposta la revocazione di una sua precedente decisione e procedendo al giudizio rescissorio, ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto l'inadeguatezza dei genitori da un singolo episodio di abbandono della figlia minore nell'auto parcheggiata sotto casa, benché fosse stata successivamente esclusa qualsivoglia situazione di pericolo derivata da tale situazione, nonché da un riferimento, affatto generico, all'avanzata età di questi ultimi . SEZ. I ORDINANZA DEL 10 FEBBRAIO 2020, N. 3018 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE. Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d , l.fall. nel testo previgente al d.l. n. 83/2012 - Veridicità dei dati aziendali - Attestazione - Necessità - Fondamento. A norma dell'art. 67, comma 3, lett. d , l.fall. nel testo previgente al d.l. n. 83/2012, conv. con modif. nella l. n. 134/2012 , la veridicità dei dati aziendali è elemento costitutivo dell'attestazione, quale necessario presupposto della valutazione di ragionevolezza del piano. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE. Atti compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento - Esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d , l.fall. - Idoneità del piano rispetto agli obiettivi di risanamento - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Caratteri - Fattispecie. Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d , l.fall. nel testo previgente d.l. n. 83/2012, conv. con modif. nella l. n. 134/2012 , il giudice deve effettuare, con giudizio ex ante , una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine. Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l'idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati . In ordine al primo principio, non si rilevano precedenti in termini. Con riguardo al secondo, in precedenza Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n. 26226/2016 In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale non può concludere per la revocabilità del credito insinuato al passivo e, quindi, negare l’ammissione, in via privilegiata, del finanziamento garantito da pegno ed erogato da una banca a seguito della stipula di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d , l.fall. nel testo previgente al d.l. n. 83/2012, conv. con modif., dalla l. n. 134/2012 , rilevando l’inesistenza della convenzione stragiudiziale intervenuta tra l’imprenditore in crisi e la banca finanziatrice in ragione della mancanza di un documento integrativo non prodotto dal ricorrente. Invero, laddove risultino agli atti il piano attestato e la relazione asseverata del professionista ed il tribunale ritenga comunque necessario, a differenza della parte, l’esame del menzionato documento, il giudice, nel rispetto dei principi del giusto processo e del divieto di decisioni a sorpresa, ha il dovere di disporne, se del caso, l’acquisizione, anche d’ufficio, ovvero di chiedere alle parti i chiarimenti necessari, indicando le questioni rilevabili d’ufficio.