RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4315 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - IN GENERE. Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato c.d. doppio contributo - Natura di obbligazione tributaria ex lege” - Fondamento - Questione in ordine alla sua debenza - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza. L'ulteriore importo del contributo unificato c.d. doppio contributo che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia ne consegue che la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - IN GENERE . Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato c.d. doppio contributo - Presupposti - Attestazione del giudice dell’impugnazione - Contenuto. La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato c.d. doppio contributo pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - IN GENERE. Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato c.d. doppio contributo - Sussistenza o insussistenza dei presupposti - Attestazione del giudice dell’impugnazione - Doverosità - Limiti. Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione , mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - IN GENERE. Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato c.d. doppio contributo - Attestazione del giudice dell’impugnazione di sussistenza del presupposto processuale condizionata alla debenza del contributo unificato iniziale - Ammissibilità. In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore c.d. doppio contributo può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - IN GENERE. Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato c.d. doppio contributo - Contributo iniziale non versato per causa suscettibile di venire meno - Attestazione del giudice dell’impugnazione di sussistenza dei presupposti processuali - Doverosità. Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'articolo 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato c.d. doppio contributo anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato , potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo. Con riferimento al primo principio si richiamano a Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15166/2018 E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, poiché, trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione spettano all'Erario che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente. b Sez. 1 - , Sentenza n. 9660/2019 Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha natura di obbligazione tributaria ex lege che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115/2002. Il secondo è conforme a i Sez. 3 - , Sentenza n. 26907/2018 In tema di impugnazioni, l'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della l. n. 228/2012 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria. ii Sez. 1, Ordinanza n. 27867/2019 Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo. Con riferimento al terzo principio, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18828/2015 Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta. Con riferimento al quarto si richiama Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16079/2018 L'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della l. n. 228/2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. Ne consegue che la condanna al relativo pagamento può essere legittimamente subordinata all'avveramento di una condizione. Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che aveva subordinato l'obbligo dell'ulteriore versamento alla debenza originaria del contributo unificato, in conseguenza della mancata prova dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato . In ordine al quinto, si vedano i Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778/2016 Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'articolo 11 della l. n. 206/2004 . ii Sez. 1 - , Sentenza n. 9660/2019 Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha natura di obbligazione tributaria ex lege che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115/2002. iii Sez. 5 - , Sentenza n. 22646/2019 In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude la condanna del ricorrente, come obbligato ex lege , al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell'onere di annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del contributo formalità che, ai sensi dell'articolo 136, comma 3, del cit. d.P.R., non può applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio per mutamento delle condizioni soggettive del destinatario, né può segnalarsi in sede di riscossione l'eventuale erroneità dell'indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l'articolo 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell'esame equo della controversia, nonché con l'articolo 47 della Carta fondamentale dell'Unione Europea. v Sez. 1, Ordinanza n. 27867/2019 Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4314 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Controversia introdotta dinanzi alla corte dei conti dal P.M. Contabile - Regolamento di giurisdizione - Contenuto della statuizione - Fondamento. In tema di regolamento di giurisdizione, nel caso di esercizio dinanzi alla Corte dei conti di azione da parte del P.M. contabile, in assenza della relativa giurisdizione, può solo essere dichiarato il difetto di giurisdizione e non statuita l'appartenenza ad altra giurisdizione, essendo previsto il potere di iniziativa officiosa del detto P.M. solo dinanzi alla giurisdizione contabile e non potendo quindi l'azione aver corso dinanzi a una diversa giurisdizione. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 19 FEBBRAIO 2020, N. 4250 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE. Parenti ed affini - Partecipazione al giudizio - Intervento volontario necessariamente adesivo - Conseguenze - Eccezione di difetto di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione. Nei procedimenti di interdizione o inabilitazione, i parenti e gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando - i quali, a norma dell'articolo 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo - non hanno qualità di parti in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni consultive , essendo fonti di informazione per il giudice, sicché la loro partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell'intervento volontario a carattere necessariamente adesivo delle ragioni dell'istante o del soggetto della cui capacità si discute ne consegue che costoro, non essendo assimilabili al convenuto in giudizio, non sono legittimati ad eccepire il difetto di giurisdizione, e ciò sia in riferimento all'articolo 11 della l. n. 218/1995 che in riferimento alle disposizioni generali di cui all'articolo 268 c.p.c. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE. Interdicendo - Eccezione di difetto di giurisdizione – Proponibilità – Limiti – Artt. 4 e 11 della l. n. 218 del 1995 - Applicabilità - Fattispecie. Nel giudizio di interdizione, regolato – per quanto non derogato da norme speciali - dai principi propri del processo ordinario di cognizione, l'interdicendo, convenuto in lite, può eccepire il difetto di giurisdizione ex articolo 11 della l. n. 218/1995 soltanto ove non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da un interdicendo dopo che, nella comparsa di costituzione, si era difeso nel merito senza sollevare la questione . Con riferimento al primo principio, si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15346/2000 Nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito consultivo e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Ditalché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado e facoltizzati ad impugnare la prima sentenza sol deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione, certamente non sono ammessi a dedurre in sede di legittimità - e per la prima volta - pretesi vizi correlati alla ridetta esclusione. Con riguardo al secondo principio, si vedano a Sez. 1, Sentenza n. 21718/2005 Il procedimento di interdizione, pur presentando numerose peculiarità, essendo caratterizzato dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, che esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza e dalla sua revocabilità, si configura pur sempre come un procedimento contenzioso speciale, il che comporta l'applicazione ad esso di tutte le regole del processo di cognizione, salvo le deroghe previste dalla legge. In particolare, essendo anche in questo caso il regolamento delle spese conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. b Sez. 1, Sentenza n. 21013/2013 Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'interdizione va proposto con atto di citazione e, ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2020, N. 4247 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE – SOMMARIO. Controversie per la liquidazione dei compensi dell’avvocato nei confronti del proprio cliente - Attività svolta in più gradi dello stesso processo - Giudice competente - Giudice che per ultimo ha conosciuto della controversia. In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'articolo 28 l. n. 794/1942, come sostituito dall'articolo 34, comma 16, lett. a , d.lgs. n. 150/2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. Non si rilevano precedenti in termini.