RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 27 GENNAIO 2020, N. 1785 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego della commissione territoriale - Audizione del minorenne richiedente - Necessità - Fondamento. Anche nei procedimenti di protezione internazionale l'ascolto del minore richiedente che abbia compiuto almeno dodici anni, ovvero di età inferiore ove capace di discernimento, è adempimento indispensabile, in forza dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sicché tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del richiedente, sussistano particolari ragioni, da indicarsi specificamente, che lo sconsiglino. Si richiamano a Sez. 1 - , Sentenza n. 10784 del 2019 Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con l. n. 77 del 2003 , essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni da indicarsi specificamente che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del giudice di merito che omettendo l'audizione del minore sulla base di una motivazione genericamente riferita alla sua immaturità e alla presumibile influenzabilità e non genuinità delle sue dichiarazioni per la presenza del genitore di riferimento, ne ordinava il ritorno immediato presso il padre . b Sez. 1 - , Ordinanza n. 12018 del 2019 L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. introdotto dalla l. n. 219 del 2012 e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c. . Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. SEZ. I ORDINANZA DEL 30 GENNAIO 2020, N. 2119 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Domanda di protezione internazionale - Stato competente - Allontanamento del richiedente dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi – Nuovo procedimento di determinazione dello Stato competente - Fattispecie. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, par. 2, del reg. U.E. n. 604 del 2013, allorché lo straniero richiedente la protezione internazionale si sia allontanato dal territorio dell'U.E. per almeno tre mesi, la successiva domanda presentata presso un altro stato membro va considerata come nuova e dà inizio ad un ulteriore procedimento di determinazione dello Stato membro competente. In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che, in relazione ad una domanda di protezione internazionale proposta originariamente in Germania e successivamente riproposta in Italia, aveva ritenuto competente il primo Stato, sull'assunto che quest'ultimo non aveva esercitato la facoltà discrezionale di denegare la propria competenza . Si veda Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31675 del 2018 L'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario. Nel caso di specie è stato cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendosi incompetente, ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale dello straniero entrato in territorio europeo varcando il confine della Grecia sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta non in Italia, ma in Grecia . SEZ. I ORDINANZA DEL 4 FEBBRAIO, N. 2551 CONCORRENZA DIRITTO CIVILE - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE. Concorrenza sleale - Stipula di un contratto di locazione di immobile destinato allo svolgimento della medesima attività - Sussistenza - Presupposto - Patto di non concorrenza. Integra attività di concorrenza sleale la stipula di un contratto di locazione di immobile destinato allo svolgimento della medesima attività economica esercitata da una società cui il conduttore sia legato da un patto di non concorrenza. Si richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 16377 del 2006 Integra violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro. Fattispecie in cui il dipendente, ricorrente, aveva costituito con altri una cooperativa di produzione e lavoro, all'interno della quale si era impegnato a svolgere la stessa attività che svolgeva per il proprio datore di lavoro, facendo diretta concorrenza a questi . SEZ. I SENTENZA DEL 7 FEBBRAIO 2020, N. 2990 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE. Domanda di risoluzione contrattuale - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Pretese esclusive di carattere restitutorio o risarcitorio - Ricorso al procedimento di insinuazione al passivo - Necessità - Pretese estranee alla partecipazione al concorso - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità - Fondamento. In materia di fallimento, l'art. 72, comma 5, secondo periodo l. fall. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall. deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1 e n. 3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso come la liberazione della parte in bonis dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare. Si veda, in precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3953 del 2016 Le domande principali prodromiche di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l.fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria. SEZ. I ORDINANZA DEL 7 FEBBRAIO 2020, N. 2981 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA CONTENUTO DEL DIRITTO – PUBBLICAZIONE. Diritto d’autore - Ritratto fotografico - Riproducibilità senza il consenso dell’autore - Opera scultorea - Applicazione in via analogica - Esclusione - Ragioni. In tema di diritto d'autore, l'art. 98 della l. n. 633 del 1941, secondo cui il ritratto fotografico eseguito su commissione può essere riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso dell'autore o della persona ritratta e dei loro aventi causa, non è applicabile in via analogica a tutte le altre opere riproduttive del ritratto, quali quelle pittoriche o scultoree, poiché in esse assume rilievo prevalente l'apporto creativo dell'autore. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21995 del 2008 Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96 della legge n. 633 del 1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato od oggettivi in riferimento alle modalità di divulgazione . Ne consegue che il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate. SEZ. I ORDINANZA DEL 7 FEBBRAIO 2020, N. 2980 CONCORRENZA DIRITTO CIVILE - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA . Vendita di prodotti sottoscosto – Atto di concorrenza sleale – Configurabilità – Condizioni. La vendita sottoscosto o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi, è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3 , c.c. solo se si connota come illecito antitrust , in quanto posta in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori ed il mercato, realizzandosi in tale ipotesi l'illecito concorrenziale da dumping interno. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1636 del 2006 La vendita sottocosto o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, numero 3, cod. civ., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare. SEZ. I ORDINANZA DEL 7 FEBBRAIO 2020, N. 2977 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE. Brevetto - Contraffazione per equivalenza - Condizioni - Intenzioni soggettive del richiedente - Irrilevanza - Fattispecie. In tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenza ai sensi dell'qart. 52, comma 3 bis, d.lgs. n. 30 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 131 del 2010, il giudice, nel determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi al tenore letterale delle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, ma deve contemperare l'equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi, e pertanto deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno indicato nelle rivendicazioni a tal fine può avvalersi di differenti metodologie dirette all'accertamento dell'equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti pive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema non può invece attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che nell'accertamento alla contraffazione aveva valorizzato il comportamento tenuto in sede amministrativa dal presentatore della domanda di brevetto . Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA DEL 7 FEBBRAIO 2020, N. 2976 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO. Registrazione del segno distintivo come marchio - Preuso in ambito ultra-locale - Possibilità di registrazione - Condizioni - Fondamento. In tema di marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b , del d.lgs. n. 30 del 2005, il precedente uso del segno distintivo in ambito ultra-locale priva il marchio del requisito della novità precludendone la registrazione, salvo che la richiesta provenga dal medesimo soggetto che ne abbia fatto precedente uso esclusivo, sicché ove i preutenti siano due, sia pure in regime di tollerata coesistenza, il preuso ultra-locale dell'altro imprenditore priva il segno della novità impedendo la sua registrazione. Fattispecie assai particolare. Si richiamano, più di recente i Sez. 1 - , Ordinanza n. 14925 del 2019 In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato da terzi, venendo a mancare, in tal caso, il requisito della novità ne consegue che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. ii Sez. 1 - , Ordinanza n. 31938 del 2019 In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. confondibilità tra imprese . iii Sez. 1, Ordinanza n. 34531 del 2019 In tema di marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale nella specie, per la commercializzazione dei prodotti attuata soprattutto mediante la vendita ambulante e solo limitatamente nell'ambito di alcuni negozi , non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di duopolio , atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. SEZ. I ORDINANZA DEL 7 FEBBRAIO 2020, N. 2975 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - ORGANI SOCIALI - IN GENERE. Azione di responsabilità sociale - Natura contrattuale - Conseguenze - Riparto dell'onere della prova - Fattispecie. L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l'insussistenza dell'illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori . In senso conforme i Sez. 1, Sentenza n. 22911 del 2010 La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. ii Sez. 1, Sentenza n. 17441 del 2016 La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall. deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe cd. operativi - ferma l'applicazione della business judgement rule , secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate ex ante , risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c