RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 3 MARZO 2020, N. 5904 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO. Appalto di servizi - Art. 38, comma 1, lett. c , del d.lgs. numero 163 del 2006 - Verifica dei presupposti oggettivi di esclusione dell’impresa dalla gara - Sindacato dal parte del g.a. - Contenuto - Eccesso di potere giurisdizionale - Inconfigurabilità. In tema di appalto di servizi, la verifica dei presupposti oggettivi di esclusione dell'impresa dalla gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c , del d.lgs. numero 163 del 2006 - avendo ad oggetto la mancata dissociazione dell'impresa dalla condotta illecita del titolare, del socio, dell'amministratore o del direttore tecnico attinto da una condanna penale, così come la qualità rivestita da quest'ultimo - non presenta alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili pertanto il sindacato di tali circostanze, da parte del giudice amministrativo, non può tradursi in una invasione del merito amministrativo e non può dar luogo ad eccesso di potere giurisdizionale, il quale è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 14264 del 2019 L'eccesso di potere giurisdizionale, in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da tale vizio la sentenza con la quale il Consiglio di Stato aveva compiuto una ricognizione dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione in relazione ad alcune monete antiche rinvenute dai ricorrenti nel loro fondo, interpretandone il significato alla luce della normativa succedutasi nel tempo e delle convenzioni in essere tra le parti, svolgendo, in definitiva, quel riscontro della legittimità dei provvedimenti amministrativi che naturalmente gli compete . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 2 MARZO 2020, N. 5685 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE. Fallimento dell’appaltatore di opera pubblica – Art. 118, comma 3, del d.lgs numero 163 del 2006 - Sopravvenuto fallimento - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Rilevanza - Esclusione. In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. numero 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. Risolto il contrasto interpretativo. In senso difforme, Sez. 1, Sentenza numero 5705 del 2013 Poiché l'avvenuta bonifica di immobili acquisiti alla massa fallimentare arreca un vantaggio a quest'ultima, escludendo che tali cespiti, in sede di liquidazione dell'attivo, vengano alienati gravati dall'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. 5 febbraio 1997, numero 22, il credito per i corrispondenti costi si qualifica come prededucibile, sussistendone il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, oggi menzionato dall'art. 111 legge fall., da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando, così, la prededuzione un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. In senso conforme, Sez. 1 - , Sentenza numero 33350 del 2018 In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale come tutti gli altri, nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione, non essendo il suo credito espressamente qualificato prededucibile da una norma di legge, né potendosi considerare sorto in funzione della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. invero, il meccanismo ex art. 118, comma 3, del d.lgs. numero 163 del 2006 - riguardante la sospensione dei pagamenti della stazione appaltante in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi, alla luce della successiva evoluzione della normativa di settore, calibrato sull'ipotesi di un rapporto di appalto in corso con un'impresa in bonis , in funzione dell'interesse pubblico primario al regolare e tempestivo completamento dell'opera, nonché al controllo della sua corretta esecuzione, e solo indirettamente a tutela anche del subappaltatore, quale contraente debole , sicché detto meccanismo non ha ragion d'essere nel momento in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto di opera pubblica si scioglie. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 2 MARZO 2020, N. 5682 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Società con sede in uno Stato dell’Unione europea - Controversie sulla validità delle decisioni degli organi sociali - Art. 24, comma 1, numero 2, del Regolamento UE numero 1215 del 2012 - Ambito di applicazione - Fattispecie. L'art. 24, comma 1, numero 2, del Regolamento CE numero 1215 del 2012, laddove assegna al giudice dello Stato membro in cui ha sede una società la giurisdizione in materia di validità delle decisioni degli organi sociali, riguarda esclusivamente le controversie nelle quali si contesti la validità di dette decisioni alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti al funzionamento dei suoi organi. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma con riferimento ad un'azione di nullità per simulazione di verbali di assemblee societarie aventi ad oggetto aumento di capitale mediante conferimento di beni immobili . Si richiama Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 26145 del 2017 L’art. 6, numero 1, del Regolamento CE numero 44 del 2001 nel prevedere che la persona, fisica o giuridica, domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato” non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo resta tuttavia affidata alla lex fori” la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, ove diverse da quello individuato in base alla norma del Regolamento, giacché la violazione di questa rileva, ai fini dell'esclusione della giurisdizione, soltanto ove una tale violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro individuato in base alle norme del Regolamento. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 28 FEBBRAIO 2020, N. 5591 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI. Dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS – Controversie relative – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento. Le controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo rapporto di lavoro, la cui fonte di regolamentazione è costituita da un atto normativo di competenza del Consiglio dell'Istituto e non già dal contratto collettivo, è rimasto assoggettato alla disciplina pubblicistica ed escluso dalla privatizzazione - non avendo inciso sul quadro normativo l'art. 133 c.p.a., norma processuale meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti qualificabili di impiego privato -, avuto riguardo all'elevato tasso di tecnicità ed all'autonomia dell'Istituto dal potere esecutivo, che non possono non riflettersi anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale. Si richiamano a Sez. U, Ordinanza numero 27893 del 2005 Le controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo rapporto di lavoro, che si instaura sulla base di un atto unilaterale di assunzione di competenza del Consiglio dell'Istituto, e non di un contratto, è rimasto assoggettato alla disciplina pubblicistica ed escluso dalla contrattualizzazione, né tale esclusione della privatizzazione del rapporto si pone in contrasto con le funzioni e i caratteri dell'Istituto, considerato che, sebbene si dubiti che esso abbia natura di autorità indipendente, nondimeno l'elevato tasso di tecnicità e l'autonomia dello stesso dal potere esecutivo non possono non riflettersi anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale. b Sez. U - , Ordinanza numero 16156 del 2018 Le controversie dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165 del 2001, che non ha subito deroghe per effetto dell'art. 133 c.p.a., in quanto norma processuale, meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti qualificabili di impiego privato, senza intaccare la deroga costituita dalla devoluzione al G.A. dei rapporti di lavoro non privatizzati, giustificata dall'autonomia di tutte le Autorità indipendenti, rispetto al potere esecutivo la quale si riflette anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 28 FEBBRAIO 2020, N. 5590 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Consiglieri regionali - Immunità ex art. 122, comma 4, Cost. - Nozione - Funzione di autorganizzazione interna - Inclusione - Responsabilità per maneggio di denaro pubblico - Esclusione - Fondamento. La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale - della quale costituiscono espressione gli atti che riguardano direttamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di svolgimento dell'attività dell'assemblea - partecipa delle guarentigie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni legislativa, di indirizzo politico e di controllo delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri peraltro, la prerogativa dell'insindacabilità non determina l'esenzione dalla giurisdizione spettante in via tendenziale alla Corte dei Conti in tema di responsabilità per maneggio di denaro pubblico, non estendendosi all'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata all'ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile, anche in ragione della non assimilabilità delle assemblee elettive regionali a quelle parlamentari. Si richiama, Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 11502 del 2019 La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale per il supporto dell'attività del gruppo consiliare o del singolo consigliere partecipa delle guarentigie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni legislativa, di indirizzo politico e di controllo delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri, a condizione tuttavia che essa si manifesti in attività ragionevolmente ed effettivamente riconducibili a dette funzioni primarie ne consegue che l'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, pur essendo consentita - dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi - sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, e pur potendo avvenire intuitu personae senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, con esclusione di qualsiasi immunità, qualora ecceda detto limite. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice contabile che aveva ravvisato la responsabilità amministrativa di un consigliere regionale per aver conferito un incarico di collaborazione all'attività legislativa a un soggetto privo dei requisiti di professionalità e competenza per il suo svolgimento, incarico rivelatosi del tutto fittizio, in quanto mai eseguito, con conseguente utilizzo indebito di risorse pubbliche . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 28 FEBBRAIO 2020, N. 5589 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Gruppo consiliare regionale - Percezione di fondi pubblici - Illecita gestione - Responsabilità - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Ambito dell’accertamento. La gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, comma 4, Cost., non estensibile alla gestione dei contributi. L'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei Conti comprende la verifica di difformità delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, debordando dai limiti esterni della giurisdizione contabile solo allorché investa l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di merito dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, e non quando invece si mantenga nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della l. numero 20 del 1994. Si veda Cass. Sez. U - , Sentenza numero 21927 del 2018 L'azione di responsabilità per la illecita gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è attratta alla giurisdizione della Corte dei conti, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, per la funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, comma 4, Cost., che non può estendersi alla gestione di contributi. Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile, con riferimento all'azione risarcitoria, promossa nei confronti del presidente del gruppo consiliare regionale di un partito politico, derivante dall'illecita gestione dei contributi erogati a detto gruppo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis della l.r. Lazio numero 6 del 1973 . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 28 FEBBRAIO 2020, N. 5589 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Gruppo consiliare regionale - Percezione di fondi pubblici - Illecita gestione - Responsabilità - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Ambito dell’accertamento. La gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, comma 4, Cost., non estensibile alla gestione dei contributi. L'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei Conti comprende la verifica di difformità delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, debordando dai limiti esterni della giurisdizione contabile solo allorché investa l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di merito dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, e non quando invece si mantenga nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della l. numero 20 del 1994. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CORTE DEI CONTI. Gruppo consiliare regionale - Spese di rappresentanza relative a manifestazioni od attività di cui i consiglieri siano stati incaricati - Ritenuta necessità, da parte del giudice contabile di adeguata documentazione in funzione del riscontro della pertinenza delle spese all’interesse del gruppo consiliare - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento. Non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia della Corte dei Conti che abbia accertato la responsabilità erariale di un consigliere regionale per illecita gestione del denaro pubblico ricevuto per le spese di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza relative a manifestazioni od attività di cui sia stato incaricato, sul presupposto della mancata documentazione delle stesse con adeguate pezze d'appoggio quali scontrini, fatture o note di incarico , allorché la necessità di tale documentazione, in funzione dell'adeguato riscontro della pertinenza delle spese ad un concreto ed attuale interesse del gruppo consiliare, sia stata desunta in via interpretativa da una norma di legge nella specie, l'art. 6 comma 2, della l.r. Emilia Romagna numero 32 del 1997 , atteso che l'attività di interpretazione, anche quando la voluntas legis sia stata individuata, non in base al tenore letterale delle singole disposizioni, ma alla ratio che esprime il loro coordinamento sistematico, rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non può dunque integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale ma, tutt'al più, dare luogo ad un error in iudicando . CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCURATORE GENERALE. Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Procuratore regionale della Corte dei Conti - Natura di parte solo in senso formale - Conseguenze - Pronuncia sulle spese processuali - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento. Nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali, nonché la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che quest'ultima disposizione presuppone, per la sua applicazione, che vi sia stata una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 dello stesso codice. Con riferimento al primo principio, Cass. Sez. U - , Sentenza numero 21927 del 2018 L'azione di responsabilità per la illecita gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è attratta alla giurisdizione della Corte dei conti, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, per la funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, comma 4, Cost., che non può estendersi alla gestione di contributi. Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile, con riferimento all'azione risarcitoria, promossa nei confronti del presidente del gruppo consiliare regionale di un partito politico, derivante dall'illecita gestione dei contributi erogati a detto gruppo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis della l.r. Lazio numero 6 del 1973 . Riguardo al secondo, si richiamano i Sez. U, Sentenza numero 27341 del 2014 Non incorre in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, la decisione del Consiglio di Stato che, con riguardo alla procedura per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari, abbia ritenuto valutabile, insieme con altri titoli e in relazione ai profili dei candidati in comparazione, il possesso del diploma di laurea, ancorché detto titolo non sia espressamente indicato dalla legge, risolvendosi l'intervento giurisdizionale in una attività interpretativa della disciplina applicabile art. 8 della legge 28 gennaio 1994, numero 54, che si riferisce ad esperti di massima e qualificata esperienza professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale quanto ai titoli suscettibili di valutazione, in uno con l'imprescindibile esperienza e pratica professionale, e non in una inammissibile introduzione di un requisito di accesso alla selezione non previsto dalla legge. ii Sez. U, Sentenza numero 22711 del 2019 In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del giudice contabile o amministrativo , l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo dare luogo, tutt'al più, ad un error in iudicando , non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. Infine, in relazione al terzo, si veda Cass. Sez. U, Ordinanza numero 5105 del 2003 Nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di regolamento preventivo per il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, il procuratore regionale della Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale pertanto nei di lui confronti non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.