RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. III SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2020, N. 2868 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE. Contestazione, da parte di un terzo, dell’appartenenza del credito all’esecutato - Rimedi - Opposizione ex art. 619 c.p.c. - Necessità - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento. In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto, diverso dal terzo pignorato, che contesti l'appartenenza del credito all'esecutato è tenuto a far valere l'illegittimità della espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., restando esclusa, in quanto non sottoposto direttamente all'esecuzione, la sua legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti del processo. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE. Opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c. - Compatibilità con l’espropriazione presso terzi di crediti - Esclusione - Ragioni. In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato non può proporre l'opposizione di terzo dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione perché lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non è compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal provvedimento di assegnazione. Il primo principio è conforme a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14639 del 2014 In tema di espropriazione presso terzi, il terzo cessionario, diverso dal terzo pignorato, che contesti la non appartenenza del credito all'esecutato in ragione dell'anteriorità, rispetto alla notificazione del pignoramento, della notificazione della cessione al debitore ceduto ovvero l'accettazione di questa , è tenuto a far valere l'illegittimità dell'espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., senza poter proporre, in quanto soggetto estraneo al processo esecutivo, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., neppure ove rivolta contro l'ordinanza di assegnazione del credito. In senso difforme, rispetto al secondo principio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7413 del 1997 È ammissibile la proposizione di una opposizione di terzo nel corso dell'esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi, ed è parimenti ammissibile la proposizione della detta opposizione in epoca successiva alla emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione. SEZ. II SENTENZA DEL 5 FEBBRAIO 2020, N. 2670 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE. Deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di società per azioni - Violazione del diritto di opzione - Conseguenze - Annullabilità della deliberazione - Configurabilità - Fondamento. La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 2011 La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità. SEZ. II ORDINANZA DEL 5 FEBBRAIO 2020, N. 2661 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV Distanze in materia di costruzioni - Prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti comunali edilizi - Norme di carattere integrativo - Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento. Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche anche se di natura secondaria , sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia , acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte. In senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 2010 Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche anche se di natura secondaria , sicché il giudice, in virtù del principio iura novit curia , deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dall'art. 372 cod. proc. civ., attenendo a ius superveniens , l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che avrebbe dovuto essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato . SEZ. III SENTENZA DEL 4 FEBBRAIO 2020, N. 2460 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE. Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Difetto di autorizzazione - Eccezione della controparte - Infondatezza - Sanatoria ex tunc del vizio di rappresentanza processuale - Presupposti - Produzione, anche tardiva, dell'autorizzazione - Costituzione nel giudizio del figlio divenuto maggiorenne - Fondamento. Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio nella specie, di appello , così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Precedenti i Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 2012 Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria. ii Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 2018 Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne. iii Sez. 2 - , Ordinanza n. 23940 del 2019 Nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, l'effetto sanante ex tunc previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte, atteso che una volta proposta dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte è chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale. SEZ. III ORDINANZA DEL 3 FEBBRAIO 2020, N. 2396 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO O RESIDENZA DICHIARATA . Omessa indicazione del nominativo del procuratore ad litem - Nullità - Esclusione - Condizioni. Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non è affetta da nullità la notifica della sentenza effettuata presso lo studio del procuratore domiciliatario senza l'indicazione del nominativo del procuratore ad litem qualora il nominativo del destinatario dell'atto possa evincersi dalla stessa pronuncia notificata. Si richiamano a Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14054 del 2016 In caso di ente nella specie l'INPS rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell'ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. b Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30835 del 2018 Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la parte, nel giudizio a quo , abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice a quo , ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934. SEZ. II SENTENZA DEL 30 GENNAIO 2020, N. 2206 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO. Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso in favore dell’avvocato del beneficiario - Opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Principio dell’onere della prova - Attenuazione. Nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo dell'opposizione, della nota spese presentata dall'avvocato o del provvedimento di ammissione al beneficio predetto della parte da questo assistita, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 in relazione alla determinazione non solo del quantum , ma anche dell' an , in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit. - per cui egli può , ai fini della decisione, richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie - la quale va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita , senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. In precedenza i Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19690 del 2015 In tema di compenso agli ausiliari del giudice, il giudice dell'opposizione al decreto di pagamento deve chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessari alla decisione, in quanto la locuzione può chiedere , di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, va intesa nel senso del potere-dovere di decidere causa cognita . ii Sez. 2 - , Ordinanza n. 4194 del 2017 In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione può contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita , senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. SEZ. II SENTENZA DEL 30 GENNAIO 2020, N. 2204 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA DELL'INCONTRO DEI CONSENSI. Puntuazione completa ed incompleta di clausole negoziali - Regime probatorio - Differenze. Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti cd. puntuazione di clausole , quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo cd. puntuazione completa di clausole . Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all'attuale raggiungimento di un accordo. In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l'interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l'onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, fornendo la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale. Si richiamano a Sez. 3, Sentenza n. 910 del 2005 Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorchè riportati in apposito documento Cosiddetto minuta o puntuazione , risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici Nell'affermare il suindicato principio, la Corte Cass. ha cassato l'impugnata sentenza rilevando che, nel ritenere perfezionato un accordo transattivo tra le parti di giudizio per effetto di duplice missiva inviata dal legale di una delle parti e considerata accettata dal difensore di controparte, il giudice di merito avesse peraltro nel caso del tutto omesso di valutare il comportamento complessivo delle parti, in particolare quello mantenuto successivamente alla supposta conclusione dell'accordo transattivo, non considerando che dopo lo scambio delle suindicate lettere il difensore di una delle parti aveva dichiarato in udienza avanti al G.I. essere ancora pendenti trattative tra le parti per la formalizzazione di un accordo, al cui esito si riservava di chiedere la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che nel prosieguo del giudizio le parti avevano in entrambi i gradi di merito formulato opposte conclusioni . b Sez. 2, Sentenza n. 28618 del 2008 In tema di perfezionamento dell'accordo negoziale, il documento contenente la puntuazione ancorché completa e bilaterale dell'assetto degli interessi che le parti intendono adottare, è inidoneo a fornire la prova del perfezionamento del contratto, costituendo mera presunzione semplice, superabile mediante la prova contraria, fornita con ogni mezzo, non esclusa la prova testimoniale, ammissibile anche quando l'accertamento dell'attuale vincolatività dell'accordo riguardi un contratto preliminare di compravendita immobiliare.