RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. II SENTENZA 24 GENNAIO 2020, N. 1635 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE GIUDIZIO DI . Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti. Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione. In senso esattamente conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 2013. SEZ. II SENTENZA 24 GENNAIO 2020, N. 1631 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA NOZIONE, DISTINZIONI - IN GENERE. Vendita a catena - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del proprio venditore - Configurabilità. Nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore. In senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2115 del 2015 Nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore. SEZ. II SENTENZA 21 GENNAIO 2020, N. 1202 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE. Procedura di negoziazione assistita – Accordo di separazione consensuale comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari – Trascrizione – Autenticazione del verbale di accordo da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato – Necessità. In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all'art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, con la conseguenza che, per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, cit. In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 1997 Sono pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato , assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. SEZ. III ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1168 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO – MASSIMALE. Onere della prova del massimale - Ripartizione - Principio iura novit curia - Applicabilità - Limiti - Fattispecie. In tema di assicurazione della responsabilità civile, ove il massimale di polizza sia fissato nel contratto, l'onere di provarne l'esistenza e la misura grava sull'assicuratore, potendo il principio iura novit curia trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui lo stesso massimale sia normativamente stabilito. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante il principio iura novit curia in un caso nel quale il massimale era contrattualmente previsto e la pretesa indennitaria era stata azionata da soggetti terzi rispetto al rapporto assicurativo . In materia a Sez. 3, Sentenza n. 11552 del 2013 In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella A , richiamata dall'art. 21 della legge medesima, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata. b Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 2019 In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito. SEZ. III SENTENZA 21 GENNAIO 2020, N. 1161 ASSICURAZIONE - VEICOLI CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE. Terzo trasportato - Sinistro in cui sia coinvolto veicolo immatricolato all'estero ed assicurato con compagnia non aderente alla convenzione terzi trasportati cd. CTT - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 – Ammissibilità - Fondamento. In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati cd. CTT , parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto cd. CARD , atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante. Si richiama Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1279 del 2019 In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante. SEZ. III SENTENZA 21 GENNAIO 2020, N. 1149 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE. Poteri del giudice - Rilevabilità della prescrizione sulla base di una diversa ragione giuridica - Ammissibilità - Fondamento - Tutela del contraddittorio - Necessità - Modalità. Non viola il principio dispositivo della prescrizione art. 2938 c.c. né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato art. 112 c.p.c. la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c. Si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 2016 L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. SEZ. III SENTENZA 21 GENNAIO 2020, N. 1148 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE. Coeredi di parte deceduta in corso di causa - Richiesta di liquidazione del credito spettante al defunto secondo la quota di spettanza - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento. Non costituisce domanda nuova in appello la richiesta formulata dai coeredi di liquidazione pro quota del credito spettante al de cuius deceduto in corso di causa, poiché non si determina con essa una modificazione della causa petendi , né si introduce un diverso titolo della pretesa del diritto azionato. Si fa richiamo di Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24597 del 2019 E' consentito al creditore, anche in grado di appello, modificare la domanda originaria di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo titolo, sia diretta a conseguire la condanna pro quota , perché mediante tale modifica il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il petitum fatto valere nei confronti dei singoli condebitori, che resta però, nel complesso, immutato. SEZ. II SENTENZA 20 GENNAIO 2020, N. 1082 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE. Vendita di beni di consumo - Difetto di conformità – Sostituzione o riparazione impossibile o eccessivamente onerosa - Azione volta al solo risarcimento del danno. In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma 2, del medesimo c. cons. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una domanda principale volta alla eliminazione dei vizi ed una, subordinata, di carattere esclusivamente risarcitorio, riconosciuta l'esistenza dei vizi lamentati dal consumatore e, al contempo, l'eccessiva onerosità dell'intervento occorrente per la loro eliminazione, aveva circoscritto il risarcimento nei limiti del solo danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa . Si richiamano a Sez. 2, Sentenza n. 1325 del 1992 In tema di risoluzione del contratto di compravendita per l'esistenza di vizi redibitori sono distinte e vanno considerate autonomamente l'obbligazione di restituzione del prezzo e quella di risarcimento del danno la prima, infatti, rappresenta l'effetto restitutorio della cosiddetta azione redibitoria che prescinde totalmente dalla colpa del venditore e configura un debito di valuta, giacché fin dall'origine ha per oggetto una somma di danaro l'azione di risarcimento del danno, invece, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e che ricorra inoltre la colpa del venditore e configura un debito di valore. b Sez. 2, Sentenza n. 15481 del 2001 Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione. c Sez. 3 - , Sentenza n. 14775 del 2019 In tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità e prova. Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto .