RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 12 NOVEMBRE 2019, N. 29258 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE. Domanda di ammissione al passivo - Trasmissione del ricorso all'indirizzo PEC del curatore - Obbligatorietà - Deposito dell’atto in cancelleria - Improcedibilità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Omessa comunicazione dell’indirizzo PEC da parte del curatore - Conoscenza o conoscibilità dello stesso - Rilevanza - Onere della prova. In tema di accertamento del passivo, ai sensi dell'art 93, comma 2, l.fall. nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e poi modificato dall'art. 1, comma 19, della l. n. 228 del 2012 , il ricorso per insinuazione al passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all'indirizzo PEC del curatore comunicato da quest'ultimo ai creditori, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all'udienza di verifica tuttavia, se il curatore non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC ai creditori, la domanda non potrà essere dichiarata improcedibile, salvo che la parte interessata dimostri la conoscenza o la conoscibilità dell'indirizzo comunicato dal curatore al Registro delle imprese. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA 12 NOVEMBRE 2019, N. 29252 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE. Brevetto - Contraffazione indiretta - Disciplina sopravvenuta ex lege - n. 214 del 2016 . Accertamento riservato al giudice di merito - Presupposti oggettivi e soggettivi. L'illecito consistente nel cd. contributory infringement o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell'art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice a l'elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi b l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza - da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l'obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto - non solo dell'idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l'invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l'ordinaria diligenza. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I SENTENZA 23 OTTOBRE 2019, N. 27200 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE. Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell’istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni. La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al P.M., prima che il tribunale dichiari l'inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 161, comma cinque, l.fall. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE. Istanza per la dichiarazione di fallimento - Sentenza - Revoca del fallimento - Nuova dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Accertamento - Momento rilevante - Data della seconda decisione. Nel caso in cui il fallimento venga dichiarato successivamente alla revoca della sentenza che lo aveva aperto in precedenza, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della nuova decisione e non già a quella di presentazione dell'originaria istanza da parte dei creditori o del PM. In senso conforme, in ordine al primo principio, Cass. Sez. I, sentenza n. 12010/18 la rinuncia alla proposta di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca del concordato medesimo, non determina di per sé, prima di una formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la chiusura del procedimento, sicché il P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione negativa della proposta concordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale partecipazione. E, in ordine al secondo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19790/15 l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non già a quella di presentazione del relativo ricorso. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 27 SETTEMBRE 2019, N. 24138 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Valore probatorio privilegiato - Mezzi di prova alternativi - Ammissibilità - Fondamento. In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi. In precedenza, Cass. Sez. 1 - , ordinanza n. 30516/18 in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 27 SETTEMBRE 2019, N. 24111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - IN GENERE. Patrocinio a spese dello Stato - Istanza al consiglio dell'ordine degli avvocati - Rigetto - Proposizione dell'istanza alla Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento. In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'interessato intenda proporre ricorso per cassazione e il consiglio dell'ordine competente, ossia quello del luogo in cui ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l'istanza, essa va riproposta a quel magistrato infatti, la Corte di cassazione non provvede mai su tale istanza, atteso il combinato disposto degli artt. 124 e 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 e come è reso palese anche dall'art. 93, comma 1, del medesimo d.P.R. per il processo penale, previsione non espressamente ribadita con riguardo al processo civile perché, in detta ipotesi, l'istanza non è proposta affatto, di regola, al giudice, ma al consiglio dell'ordine. In precedenza, Sez. I, sentenza n. 22616/04 in relazione alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuta in un ricorso per cassazione, competendo la decisione finale ammissiva al giudice del merito ed essendo essa efficace per tutti i gradi di giudizio come si desume dagli artt. 75, comma primo, 93, comma primo, 124 e 126 del D.Lgs. n. 113 del 2002 , la relativa deliberazione non spetta alla Corte di Cassazione, ma al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato principio affermato dalla Corte nel respingere un ricorso avverso decreto di rigetto di opposizione provvedimento espulsivo prefettizio ex D.Lgs. n. 286 del 1998 .