RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI – 1 ORDINAZA DEL 6 SETTEMBRE 2019, N. 22397 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE. Vizio motivazionale - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuovo testo - Riferimento a questioni o argomentazioni - Inammissibilità - Fondamento. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo. Nella specie, il professionista aveva impugnato l'esclusione dalla prededuzione del proprio credito professionale deducendo l'omessa valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da lui predisposte per la società poi fallita . In senso conforme, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26305 del 2018 L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive. In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, in un giudizio per la dichiarazione della paternità naturale, si doleva che il giudice d'appello non avesse tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, sottolineando come, nonostante il suo contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d'ufficio, la c.t.p. costituisca una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio . SEZ. I ORDINANZA DEL 6 SETTEMRE 2019, N. 22385 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO – CAUSE. Contratti bancari - Forma scritta - Art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 T.U.B. - Nullità di protezione - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento. La previsione di cui all'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui il contratto bancario è nullo se non redatto per iscritto, configura una nullità di protezione in favore del cliente che può essere rilevata d'ufficio dal giudice, stante l'inequivoco disposto dell'art. 127, comma 2, del d.lgs. citato. In precedenza, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16070 del 2018 In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.