RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 5 NOVEMBRE 2019, N. 28332 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE. Motivi attinenti alla giurisdizione – Poteri della Corte di cassazione – Estensione al giudizio di fatto – Condizioni – Specificazione, nel ricorso, degli errori imputati alla sentenza impugnata – Onere del ricorrente. In ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex articolo 360, primo comma, numero 1, c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone, tuttavia, la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura. Si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza numero 22880 del 2017 L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare a pena, appunto, di inammissibilità il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 5 NOVEMBRE 2019, N. 28331 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Ordinanza comunale impositiva di interventi di messa in sicurezza di immobile pericolante - Impugnazione - Deduzione del privato di non essere proprietario di detto immobile - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento Ove il privato, destinatario di un'ordinanza comunale contenente l'ordine di provvedere all'immediata esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione delle parti pericolanti di un immobile, impugni detto provvedimento e domandi la condanna dell'ente pubblico al risarcimento dei pregiudizi derivatine, sul presupposto dell'appartenenza del bene allo stesso Comune, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. q , del d.lgs. numero 104 del 2010, atteso che non si versa in ipotesi di domanda di accertamento negativo del diritto di proprietà, bensì di annullamento di un provvedimento amministrativo in materia di ordine, sicurezza, incolumità, igiene o edilità pubblica, nonché di condanna al risarcimento del danno consequenziale, mentre l'accertamento della proprietà sull'immobile, in quanto incidente sui presupposti di validità dell'ordinanza impugnata, costituisce questione pregiudiziale di cui il giudice amministrativo può conoscere incidenter tantum , ai soli fini della pronuncia sulla domanda di annullamento, in conformità al disposto dell'articolo 8 del detto decreto legislativo. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 5 NOVEMBRE 2019, N. 28329 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE. Responsabilità genitoriale – Giurisdizione in ambito UE – Criterio determinativo – Stato della residenza abituale del minore – Svolgimento del giudizio di separazione in altro Stato – Irrilevanza - Fondamento. In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della vicinanza, tenendo separati i due giudizi, atteso che, come chiarito dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza del 16 luglio 2015, in causa C-184-14, il Regolamento CE numero 2201 del 2003 cd. Regolamento Bruxelles II bis disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente da qualsiasi nesso con i procedimenti matrimoniali, operando un'espressa distinzione tra il contenzioso che attiene al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio e il contenzioso che riguarda l'attribuzione, l'esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell'articolo 3, lett. d , del Regolamento CE numero 4 del 2009. FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI. Responsabilità genitoriale – Giurisdizione in ambito UE - Mancato rientro del minore – Proroga della giurisdizione - Limiti – Art. 10, lett. b del Regolamento CE numero 2201 del 2003 – Principio della perpetuatio jurisditionis” – Operatività. In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'articolo 10 del Regolamento CE numero 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della perpetuatio jurisditionis , contemplato oltre che dal nostro ordinamento, anche dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'articolo 8, comma 1, dello stesso. In ordine al primo principio, si richiamano a Sez. U, Ordinanza numero 2276 del 2016 Ai sensi dell'articolo 3, lett. d, del Regolamento CE numero 4/2009, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito della domanda di responsabilità genitoriale, a quest'ultimo spetta la giurisdizione anche sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale. b Sez. U, Ordinanza numero 30657 del 2018 Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale nella specie, con riferimento al diritto di visita ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea nella specie, la Germania , la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE numero 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE numero 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale. c Sez. U, Ordinanza numero 24608 del 2019 In tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE numero 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE numero 4 del 2009, trova fondamento nel superiore e preminente interesse di quest'ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative tale criterio può essere derogato, sempre che ciò sia conforme all'interesse del minore ai sensi dell'articolo 12 del citato Regolamento CE numero 2201 del 2003, soltanto ove alla data in cui il giudice è stato adìto con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, sia intervenuta una esplicita ed univoca accettazione della giurisdizione da parte di entrambi i coniugi anche sulla materia della responsabilità genitoriale, non essendo sufficiente la mera proposizione di difese o di domande riconvenzionali, la quale non integra una piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime unicamente la legittima esplicazione del diritto di difesa. Riguardo al secondo, si veda Sez. 1 - , Ordinanza numero 15728 del 2019 Nel giudizio di divorzio che attenga anche all'affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione deve aversi riguardo alla residenza della famiglia al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluente il successivo trasferimento del figlio con un genitore all'estero.