RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA DEL 6 SETTEMBRE 2019, N. 22380 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE. Interessi usurari - Finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca - Tasso soglia - Individuazione - Criteri - Fondamento. In tema di interessi usurari, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca è quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale ciò in quanto, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni. In precedenza, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27442 del 2018 E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi. SEZ. VI – 1 ORDINNZA DEL 5 SETTEMBRE 2019, N. 22304 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Procedimento - Art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25 del 2008 - Sospensione dei termini feriali - Inapplicabilità - Limite temporale - Fondamento. L'inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l'art. 35-bis, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate o notificate anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data. In senso conforme, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16420 del 2018 L'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dall'art. 35 bis, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008 per le controversie in materia di protezione internazionale non opera in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data. SEZ. VI – 1 ORDINANZA DEL 5 SETTEMBRE 2019, N. 22272 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE – COMPENSO. Successione di curatori - Liquidazione dei rispettivi compensi - Modalità - Motivazione analitica - Necessità - Fondamento. La liquidazione del compenso ai diversi curatori fallimentari che si sono succeduti nell'incarico necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell'opera prestata da ciascuno di essi, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni in particolare, ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità ex art. 39, comma 3, l.fall., deve essere precisato l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascun curatore, determinando, all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte da quello revocato. In senso conforme a Sez. 1, Sentenza n. 19230 del 2009 È affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell'attivo realizzato, senza precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all'interno dei valori così identificati, l'esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti, sulla base dei criteri di cui agli artt. 1 e 2 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570 applicabile nella specie ratione temporis , i quali, anticipando il criterio di proporzionalità successivamente introdotto nell'art. 39 della legge fall. dall'art. 37 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, mirano a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo casualmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato. b Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16739 del 2018 Il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di liquidazione del compenso spettante a due curatori, succedutisi nella funzione, emesso dal tribunale senza l'indicazione dei criteri di calcolo adottati, nonché privo di riferimento all'esame della documentazione rilevante nella procedura fallimentare, delle esplicazioni fornite dagli interessati e della eventuale relazione del giudice delegato .