RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 4 SETTEMBRE 2019, N. 22080 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO AMMISSIONE AL PASSIVO IN GENERE. Domanda di ammissione al passivo Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto Sinteticità Sufficienza Documentazione prodotta Rilevanza Fattispecie. In tema di formazione dello stato passivo, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica, purché ne sia assicurata chiarezza ed intelligibilità, assumendo rilevanza anche le complessive indicazioni contenute nell'atto processuale e nei documenti ad esso allegati. Nella specie, la Corte ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo, per carenza dei requisiti ex art. 93, comma 3, n. 3, l.fall., nonostante dalle fatture prodotte dall'istante fosse desumibile la natura dei rapporti contrattuali tra le parti e la domanda esponesse con chiarezza le somme distinguendole anche secondo il loro rango . In senso conforme, Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n. 8636 del 2018 In tema di formazione dello stato passivo, la volontà del creditore che intenda ottenervi l'insinuazione in collocazione privilegiata può comunque desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. SEZ. I SENTENZA DEL 4 SETTEMBRE 2019, N. 22079 BENI IMMATERIALI BREVETTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI INVENZIONI INDUSTRIALI IN GENERE. Brevetto Contenuto Genericità Integrazione mediante descrizione e disegni Esclusione Art. 52, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 Portata. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione. PROCEDIMENTO CIVILE DIFENSORI GRATUITO PATROCINIO. Brevetto Contenuto Rivendicazioni principale e subordinata Integrazione della rivendicazione indipendente mediante la rivendicazione subordinata Esclusione. Ai fini di chiarire ed interpretare il contenuto di una o più rivendicazioni principali indipendenti , non può farsi ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti. BENI IMMATERIALI BREVETTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI INVENZIONI INDUSTRIALI IN GENERE. Brevetto Contenuto Rivendicazione principale Genericità Conseguenze Nullità Sussistenza Fattispecie. E' affetta da nullità, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005 la rivendicazione principale il cui contenuto, del tutto generico, non possa essere interpretato neppure mediante il ricorso alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di concessione del brevetto. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata laddove, ai fini della validità del brevetto avente ad oggetto un manto erboso artificiale, aveva fatto ricorso al riassunto della domanda per interpretare la portata delle rivendicazioni principali . Con riferimento al primo principio si richiama Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6373 del 2019 In tema di brevetti, l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, è enucleabile sia attraverso la descrizione che attraverso i disegni del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata. In ordine agli altri due, non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA DEL 4 SETTEMBRE 2019, N. 22069 FAMIGLIA MATRIMONIO RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI FONDO PATRIMONIALE IN GENERE. Atto di costituzione del fondo Figli minori Atti di disposizione dei beni Autorizzazione ex art. 169 c.c. Necessità Esclusione Condizioni Clausola espressa di deroga. In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13622 del 2010 In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli articolo 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ. tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.