RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 2 OTTOBRE 2019, N. 24586 PRESCRIZIONE CIVILE – DECORRENZA. Diritto al risarcimento del danno conseguente a malattia causata da comportamento colposo del datore di lavoro - Prescrizione - Decorrenza. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso. In senso conforme, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13284 del 2010 La prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso. Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato la decorrenza del termine prescrizionale nel momento in cui la malattia era stata diagnosticata, ritenendo che la sua origine professionale fosse desumibile alla stregua delle normali conoscenze dell'epoca . SEZ. I SENTENZA DEL 30 SETTEMBRE 2019 N. 24441 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE. Procedimento - Attuale testo dell’art. 137 l. fall. - Garante - Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Fondamento. In tema di risoluzione e annullamento del concordato preventivo, l'attuale testo dell'art. 137 l. fall. conseguente alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 10, d.lgs. n. 169 del 2007 , cui rinvia l'art. 186 stessa l., postulando che al procedimento sia chiamato a partecipare anche l'eventuale garante, include quest'ultimo accanto al debitore tra i soggetti del processo, così da concretizzare una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza n. 10195 del 2008 Nel procedimento volto alla dichiarazione di fallimento a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo, il terzo garante del concordato, pur avendo diritto di opporsi alla pronuncia di risoluzione, quale interessato ai sensi degli articolo 18 e 186 l. fall., e di essere perciò previamente sentito a norma dell'art. 137 della medesima legge, non è parte in senso formale, e tanto meno, quindi, può essere considerato un litisconsorte necessario ne consegue che, ove pure si volesse assimilare la posizione del terzo che ha offerto beni di sua proprietà per la soddisfazione dei creditori concordatari a quella di un garante, non per questo se ne ricaverebbe che il terzo è un litis consorte necessario nel giudizio di risoluzione del concordato, tale non essendo neppure lo stesso garante. b Sez. 1, Sentenza n. 7942 del 2010 Il dovere, imposto al tribunale dagli articolo 137 e 186 della l. fall., di ordinare la comparizione dei fideiussori nel procedimento di risoluzione del concordato preventivo, al fine di consentire loro l'esercizio del diritto di difesa, non comporta l'acquisto, da parte del fideiussore, della qualità di parte necessaria nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento seguita alla risoluzione del concordato, ed il conseguente obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto gli effetti che la sentenza dichiarativa di fallimento produce nei confronti del fideiussore sono diversi da quelli prodotti nei confronti dell'imprenditore in stato di insolvenza, consistendo nel rendere permanente la garanzia offerta per l'ammissione alla procedura di concordato.