RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 20 SETTEMBRE 2019, N. 23541 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’articolo 133, lett. e , del d.lgs. n. 104 del 2010 - Condizioni - Fattispecie. La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 133, lett. e , del d.lgs. n. 104 del 2010, postula che si tratti di appalto sottoposto all'applicazione del procedimento ad evidenza pubblica, in ragione della riconducibilità del suo oggetto all'ambito di attività indicate negli artt. 115-121 del d.lgs. n. 50 del 2016 cd. Codice dei contratti pubblici nonché dell'inquadramento del committente nelle categorie di soggetti indicate dall'articolo 3 stesso decreto legislativo, sicché essa non è configurabile allorché la stazione appaltante, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all'osservanza del predetto regime pubblicistico, in tal modo procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore Fattispecie relativa all'affidamento del servizio di sorveglianza e custodia delle sedi destinate allo svolgimento dell'attività postale . In senso conforme, già Cass. Sez. U, Sentenza n. 6771 del 2009 In tema di riparto di giurisdizione sugli appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 non attraggono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative all'affidamento di appalti da parte di soggetti che, pur non tenuti all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica, abbiano scelto comunque di adottarlo, in tal guisa procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore fattispecie relativa all'affidamento della progettazione e della fornitura di arredamento scenotecnico di un teatro da parte di una parrocchia, quale ente ecclesiastico riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222 . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 17 SETTEMBRE 2019, N. 23102 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Controversie relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza – Fondamento. Le controversie risarcitorie, promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, relative alle occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o nonostante il venir meno di detto titolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 205 del 2000, giacché l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione sono riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata. Si richiama, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7938 del 2013 Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione, nonché l'irreversibile trasformazione della stessa, siano avvenute senza alcun titolo che le consentiva.