RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2019, N. 24040 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE. Recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - Azione ex art. 2033 c.c. - Ambito di operativo - Applicabilità di sanzioni amministrative - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. In tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto di accertamento o liquidazione. Tale disciplina non è esclusa dalla possibilità di applicare sanzioni amministrative, tenuto conto che l'Amministrazione può provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate e all'irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento previsto dalla l. numero 689 del 1981, richiamato dalla l. numero 898 del 1986, ma può anche agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, utilizzando gli strumenti contemplati dal diritto comune. Fattispecie relativa ad aiuti anticipati e poi richiesti in restituzione a causa dell'incompletezza della documentazione presentata a consuntivo dal beneficiario . COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE. Recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - Azione di ripetizione - Prescrizione decennale - Fondamento e distinzioni. Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento numero 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni , consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. numero 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti. In relazione al primo principio i Sez. 1, Sentenza numero 9335 del 1997 L'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. nella specie, per il recupero di aiuti comunitari su ammassi di carni suine , può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 numero 639, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio. ii Sez. 3, Sentenza numero 604 del 1998 Al percettore in mala fede di contributi comunitari può esser ingiunta dal Ministero dell'agricoltura e foreste, Presidente dell'Aima, la restituzione dell'indebito oggettivo ob causam finitam , essendo implicita la decadenza dal beneficio concessogli sì che il debito, certo e liquido, è divenuto esigibile. iii Sez. 1, Sentenza numero 16724 del 2014 In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora l'A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, già A.I.M.A. chieda, con l'ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, numero 639, la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, l'unico soggetto obbligato alla restituzione è, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, numero 898, il solo percettore, inteso quale formale destinatario dell'erogazione e beneficiario dell'aiuto, mentre è ininfluente l'eventuale sussistenza dell'elemento soggettivo dell'infrazione, che rileva ai soli effetti della decorrenza degli interessi sull'importo da restituire secondo la previsione dell'art. 2033 cod. civ Con riferimento al secondo, in precedenza a Sez. 2, Sentenza numero 1274 del 2007 In tema di sanzioni amministrative per gli illeciti comunitari, nella specie per indebita percezione di contributi ai produttori di olio di oliva, e con riferimento ai termini di prescrizione, il Regolamento UE del Consiglio nr.2988/95 del 18 dicembre 1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità , e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, numero 1, il termine di prescrizione quadriennale. Tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve ma non inferiore ai tre anni o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo. Conseguentemente, per le sanzioni irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 numero 898, la disposizione nazionale dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 numero 689, che prevede un termine di prescrizione superiore a quattro anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria. Poiché, nella specie, la data di contestazione del fatto della menzionata violazione era quella del 18 febbraio 1997, mentre l'ordinanza ingiunzione era stata emessa il 12 febbraio 2002, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace l'aveva annullata ritenendo che il termine per la definizione della pratica fosse di giorni trenta - secondo l'allora vigente disposizione dell'articolo 2, comma terzo, della legge 7 agosto 1990 numero 241-, ed ha deciso nel merito con il rigetto della relativa opposizione . b Sez. 2, Sentenza numero 11958 del 2017 Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della l. numero 898 del 1986 nella specie, per indebito conseguimento di aiuti comunitari FEOGA , per l'esportazione fittizia di prodotti agricoli, ottenuto mediante contraffazione della documentazione comprovante la relativa immissione in consumo si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di indebita percezione dell'aiuto, giacché detto illecito si perfeziona con tale percezione e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi.