RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 30 LUGLIO 2019, N. 20504 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE. Servizio di mensa scolastica – Auto-refezione individuale - Diritto soggettivo perfetto ed incondizionato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado non possono invocare un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'auto-refezione individuale, da esercitarsi nell'orario della mensa e nei locali scolastici, atteso che l'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel contesto delle istituzioni scolastiche, cui spetta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di istituire il servizio mensa quale servizio pubblico, a domanda individuale, prestato in favore degli alunni che hanno optato per il tempo pieno e prolungato quale offerta formativa comprendente la mensa, esercitando così una libertà di scelta educativa dalla quale scaturisce, in attuazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, il loro diritto di partecipare al procedimento amministrativo al fine di influire sulle modalità di gestione del servizio pubblico di mensa, ma non il diritto sostanziale di performare quel servizio secondo le proprie esigenze individuali. Si richiama, Cass. Sez. U, Ordinanza numero 26790 del 2008 In materia pubblici servizi, l' articolo 33 del d.lgs.31 marzo 1998, numero 80, sostituito dall'articolo 7 della legge numero 205 del 2000 e nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale numero 204 del 2004, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva qualora la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, con la conseguenza che, allorché sia proposta, da parte di alcuni genitori di alunni di scuole pubbliche, azione relativa al servizio pubblico di mensa scolastica, assumendo la potenziale lesività per la salute delle refezioni fornite in base ad un bando di gara predisposto dall'ente locale comunale, deducendosi la violazione, nella scelta del gestore del servizio e nella gestione del medesimo, delle norme interne e comunitarie che impongono l'uso di prodotti coltivati biologicamente, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia che attiene, oltre che al diritto incomprimibile alla salute, anche agli interessi legittimi degli istanti, in relazione al contestato esercizio di poteri autoritativi pubblici nella determinazione del contenuto del bando di gara e nella scelta dell'impresa erogatrice del servizio la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste pure nell'ipotesi - verificatasi nella specie - in cui sia stata proposta, contestualmente, anche la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto concluso, in quanto incidentalmente finalizzata ad ottenere un risarcimento reintegrativo, consistente nella cessazione della fornitura illecitamente regolata, quale reintegrazione in forma specifica articolo 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, numero 80, come modificato dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, numero 205 , di spettanza del giudice amministrativo. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 30 LUGLIO 2019, N. 20503 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Morte del mandante - Permanenza dell’obbligo nei confronti degli eredi - Controversia relativa - Natura successoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione. La domanda risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull'inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte pertanto non può farsi applicazione di alcuno dei criteri indicati dall'articolo 50 della legge numero 218 del 1995 ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana In precedenza, Sez. 2, Sentenza numero 9262 del 2003 secondo cui, l'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 25 LUGLIO 2019, N. 20181 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE IN PROCEDENDO . Accertamento in ordine alla ricorrenza di error in procedendo del giudice di merito - Poteri della Corte di cassazione - Oneri gravanti sul ricorrente. a Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo , è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio , né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato. ATTI AMMINISTRATIVI – INTERPRETAZIONE. Applicabilità delle regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. - Criterio letterale - Carattere primario. L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale, dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario. In ordine al primo principio, si richiamano a Sez. 1, Sentenza numero 2771 del 2017 La Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo?, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ?ex officio?, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. b Sez. 1, Sentenza numero 1738 del 1988 La Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ogni qualvolta si tratti di risolvere questioni di Competenza o di giurisdizione ed in ogni altro caso in cui l'indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia in corso in un errore in procedendo. Pertanto, quando una pronuncia arbitrale sia stata impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria e sia sorta questione se si tratti di arbitrato rituale o irrituale, con la conseguente ammissibilità o meno dell'impugnazione prevista dall'articolo 828 cod. proc. civ., la Corte di Cassazione può compiere un autonomo e diretto accertamento della volontà dei compromittenti indipendentemente dal convincimento espresso al riguardo dal giudice di merito. In ordine al secondo, in senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza numero 11409 del 1998, secondo cui l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti tra le quali, ha carattere preminente, quella collegata all'elemento letterale - in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo - dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario.