RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 30 AGOSTO 2019, N. 21926 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE. Funzione assistenziale ed anche compensativa e perequativa dell’assegno – Conseguenze – Squilibrio significativo tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi – Scelte di vita condivise durante la vita matrimoniale – Rilevanza – Formazione durante la convivenza del patrimonio dell’ex coniuge con il solo apporto dei beni dell’altro – Esclusione dell’assegno - Condizioni. L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio. Si richiamano a Sez. 1, Ordinanza n. 1882 del 2019 Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Nella specie, la Corte ha confermato la la decisione della Corte di merito che, attenendosi ai criteri di cui sopra, ha considerato, nella determinazione dell'assegno, sia il presupposto assistenziale derivante dalla mancanza di attività lavorativa della moglie, sia quello perequativo, valutandone l'apporto al ménage familiare riconnesso alla cura del figlio autistico . b Sez. U, Sentenza n. 18287 del 2018 All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. c Sez. U, Sentenza n. 18287 del 2018 La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. SEZ. I SENTENZA DEL 14 AGOSTO 2019, N. 21401 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA. Accordi tra imprese che non soddisfano le condizioni dei regolamenti di esenzione - Automatica nullità - Esclusione - Accertamento della violazione dell'art. 81, comma 1, TCE ora art. 101, comma 1, TFUE - Necessità - Fattispecie. In tema di intese restrittive della concorrenza, un accordo che non soddisfi tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione non è per ciò solo nullo, conseguendo la nullità dall'accertamento della violazione dell'art. 81, comma 1, TCE Trattato istitutivo della Comunità europea , ora art. 101, comma 1, TFUE Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che si determina qualora risulti che detto accordo abbia per oggetto, o per effetto, quello di restringere sensibilmente la concorrenza all'interno del mercato comune e rischi di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Fattispecie relativa a clausole contrattuali non conformi alle disposizioni contenute nel regolamento n. 1475/95/CE, riguardante le intese per la distribuzione di autoveicoli e l'assistenza alla clientela . COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA. Intese restrittive della concorrenza - Nullità prevista dall'art. 81, comma 2, TCE ora art. 101, comma 2, TFUE - Nullità dell'intero contratto in base al diritto unionale - Condizioni - Conseguenze. In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità prevista dal comma 2 dell'art. 81 TCE Trattato istitutivo della Comunità europea , ora comma 2 dell'art. 101 TFUE Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , pregiudica integralmente la validità del contratto in base al diritto unionale soltanto nel caso in cui le clausole impatibili con il precedente comma 1 siano inscindibili dal contratto stesso, dovendo diversamente il giudice italiano valutare gli effetti della nullità secondo il diritto interno e dunque, innanzi tutto, in base agli artt. 1418 e ss. c.c. In ordine al primo principio, in senso conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 2014 La clausola contrattuale che non soddisfi le disposizioni previste nel Regolamento CE n. 1475/95, che, in materia di intese per la distribuzione di autoveicoli e l'assistenza alla clientela, tipizza le ipotesi di esonero dal divieto di accordi restrittivi della concorrenza - sancito dall'art. 81 Trattato UE -, è invalida soltanto ove il giudice abbia accertato la sua concreta idoneità ad alterare le condizioni della concorrenza. In ordine al secondo, si richiamano a Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 2014 La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio utile per inutile non vitiatur , la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito. b Sez. 1, Sentenza n. 24159 del 2014 È nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento. c Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 2016 La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.