RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 4 GIUGNO 2019, N. 15254 FAMIGLIA POTESTA' DEI GENITORI. Sottrazione internazionale di minore Ascolto del minore da parte del giudice Domanda proposta oltre l'anno Valutazione della integrazione nel nuovo ambiente. In materia di sottrazione internazionale di minore, l'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'articolo 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con l. n. 77 del 2003 essendo finalizzato ex articolo 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all'accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata ex articolo 12, comma 2, della medesima Convenzione oltre l'anno. Si vedano a Sez.1, Sentenza n. 18846 del 2016 In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, una volta accertata la ricorrenza delle sue condizioni oggettive previste dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con la l. n. 64 del 1994 allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell'altro genitore al trasferimento o al mancato rientro, titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l'avvenuta sottrazione , costituiscono situazioni ostative all'ordine di rientro il fondato rischio, per il minore, di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile articolo 13, comma 1, lett. b , nonché l'opposizione del minore che abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da tenere conto del suo parere. Ai fini dell'accertamento di tale ultima autonoma situazione, la norma impone l'ascolto del minore e, ove questi sia capace di discernimento e dalle risposte date risulti una chiara determinazione di volontà ostativa al rientro, il tribunale per i minorenni non può opporre una valutazione alternativa della relazione con il genitore con il quale il predetto minore dovrebbe vivere in esito al rientro, salvo procedere ad un approfondimento istruttorio autonomo ad es. a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o modelli di ascolto del minore più adeguati in caso di permanenza del dubbio. b Sez. 1, Sentenza n. 10784 del 2019 Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'articolo 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con l. n. 77 del 2003 , essendo finalizzato, ex articolo 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni da indicarsi specificamente che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del giudice di merito che omettendo l'audizione del minore sulla base di una motivazione genericamente riferita alla sua immaturità e alla presumibile influenzabilità e non genuinità delle sue dichiarazioni per la presenza del genitore di riferimento, ne ordinava il ritorno immediato presso il padre . SEZ. I SENTENZA DEL 29 MAGGIO 2019, N. 14713 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO AMMISSIONE AL PASSIVO IN GENERE. Concordato preventivo con riserva Crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti Fallimento del proponente Prededucibilità Condizioni. I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, sono in astratto prededucibili nel successivo fallimento, per espressa disposizione di legge, anche quando vi sia stata rinuncia al concordato, poiché il requisito della consecuzione tra le procedure dipende soltanto dalla mancanza di discontinuità dell'insolvenza. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI CONCORDATO PREVENTIVO AMMISSIONE IN GENERE. Concordato preventivo con riserva Atti legalmente compiuti Autorizzazione del tribunale Ordinaria o straordinaria amministrazione – Distinzione Necessità Criteri. Dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'articolo 161, comma 7, l.fall., l'imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell'impresa finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dall'articolo 167 l.fall. sicché la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI CONCORDATO PREVENTIVO AMMISSIONE IN GENERE. Concordato preventivo con riserva Atti legalmente compiuti dall'imprenditore Ordinaria o straordinaria amministrazione Informazioni sul tipo di proposta che si intende presentare Necessità Conseguenze. Per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'articolo 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione. Sul primo principio si richiama Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18488 del 2018 In tema di prededuzione in sede fallimentare, l'articolo 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico. Tuttavia, affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva escluso la prededucibilità del credito di una società di leasing avente ad oggetto somme dovute a titolo di penale per la mancata immediata restituzione del bene dopo lo scioglimento del rapporto, essendosi la risoluzione del contratto verificata in epoca antecedente alla procedura di concordato . Sul secondo, Sez. 1, Ordinanza n. 13261 del 2019 La locazione infranovennale di un immobile senza l'autorizzazione del tribunale, nel corso della procedura di concordato preventivo, non costituisce di per sé atto di straordinaria amministrazione, tale da giustificare senz'altro la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'articolo 173 l.fall., in quanto nell'attività di impresa, che presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi e non meramente conservativi, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non si fonda sulla natura conservativa o meno dell'atto, ma sulla sua relazione con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni. Sul terzo non si segnalano precedenti in termini.