RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA 26 GIUGNO 2019, N. 17118 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Gestione del patrimonio – Responsabilità contabile del Presidente e dei consiglieri - Configurabilità – Giudizio relativo - Giurisdizione della Corte dei conti – Sussistenza – Fondamento. Le controversie relative alla responsabilità del Presidente e dei consiglieri per l'illegittima gestione del patrimonio degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della natura pubblica di tali enti e della conseguente destinazione a finalità pubbliche delle risorse economiche che, indipendentemente dalla loro provenienza, entrano a far parte del loro patrimonio. In precedenza a Sez. Unite, sentenza n. 5393/95 La controversia, nella quale il Collegio provinciale dei geometri chieda la condanna dei professionisti, che avevano rivestito le cariche di Presidente, Segretario e revisore dei conti, al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'ente a seguito di un ammanco di cassa, assumendo che la perpetrazione di tale ammanco, da parte del tesoriere, era stata resa possibile anche dal colpevole disinteresse e, quindi, dalla violazione dei doveri di controllo inerenti alle indicate cariche, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, vertendosi in tema di contabilità pubblica, in quanto il danno è lamentato da un ente pubblico non economico e sono chiamati a risponderne soggetti ad esso legati da un rapporto di servizio, sia pure onorario, per inosservanza di doveri inerenti ai loro compiti in seno al Collegio, essendo, altresì, indubitabile la qualificazione pubblica del patrimonio dell'ente. b Sez. Unite, ordinanza n. 17748/16 l'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma I.P.A. si connota come un'amministrazione autonoma collegata a Roma Capitale e deputata alla tutela di un interesse pubblicistico ad essa riferibile, sicché il suo patrimonio deve essere gestito, indipendentemente dalla provenienza delle sue singole componenti, con criteri rispondenti alla migliore realizzazione di quell'interesse, senza poter essere utilizzato per altre ragioni. Ne consegue che le persone fisiche che rivestano cariche nei suoi organi di gestione o che siano membri del suo collegio dei revisori sono tenute, rispettivamente, onde non incorrere in responsabilità per danno erariale, ad amministrare quel patrimonio uniformandosi ai doveri che ha un agente contabile e ad esercitare la vigilanza anche controllando che quei doveri vengano rispettati. SEZ. UNITE SENTENZA 13 GIUGNO 2019 N. 15897 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE. Espressioni sconvenienti, in incertam personam”, rese in una trasmissione televisiva - Illecito ex art. 4, lett. d , d.lgs. n. 109/2006 - Inconfigurabilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte in incertam personam , rese in occasione di una trasmissione televisiva, non integrano l'illecito di cui all'art. 4, lett. d , d.lgs. n. 109/2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, poiché il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone, cui le frasi si riferiscono, non sono individuabili nella specie la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto che la critica espressa dal magistrato incolpato, nei confronti dei magistrati amministrativi che gestiscono corsi di preparazione al concorso in magistratura, non fosse rivolta a soggetti specificamente indicati, né facilmente individuabili in riferimento a circostanze notorie, dovendosi escludere da tale ambito le informazioni che possano essere reperite tramite i motori di ricerca Internet, che non equivalgono alla generalizzata cognizione di fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo, quali i destinatari - pubblico di non esperti giuristi - della trasmissione televisiva nel cui contesto la frase era stata pronunciata . Si richiama Cass. Sez. Unite, sentenza n. 6965/17 in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte in incertam personam”, in occasione di un intervento ad un forum di discussione su un blog internet, non integrano l’illecito di cui all’art. 4, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, attesa la impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell'inesistenza di un destinatario identificato o identificabile.