RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 22 MAGGIO 2019, N. 13929 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI – RISCOSSIONE. Iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'ente creditore - Esclusione - Fondamento. In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio promosso dal concessionario o instaurato nei suoi confronti, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l'ente creditore, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, dovendo, la chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione. In senso conforme, Cass. Sez. 1, sentenza n. 9016/16 in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione. In senso difforme, Sez. L, sentenza n. 12450/16 nell'opposizione allo stato passivo fallimentare promossa dal concessionario dei servizi di riscossione di contributi previdenziali ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, qualora il debitore deduca fatti o circostanze che incidono sul merito della pretesa creditoria, o eccepisca in compensazione un proprio controcredito, sussiste il litisconsorzio necessario con l'ente impositore, unico reale legittimato a stare in giudizio, essendo quella del concessionario una legittimazione meramente processuale. SEZ. I SENTENZA 22 MAGGIO 2019, N. 13850 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE. Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato - Creditore insoddisfatto estraneo all'accordo - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Omessa risoluzione dell'accordo omologato - Irrilevanza - Fondamento. Nell'ipotesi di impresa che abbia ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il terzo estraneo all'accordo rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., a prescindere dall'intervenuta risoluzione dell'accordo omologato, in quanto si tratta di soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione. Si veda Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 17703/17 nell'ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può senz’altro avanzarne istanza di fallimento, ai sensi dell’art. 6 l. fall., a prescindere dall’intervenuta risoluzione del detto concordato, essendo ormai venuto meno - dopo la riforma dell’art. 186 l. fall. introdotta dal d.lgs. n. 169/2007 - ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento e dovendo l’istante proporre la domanda di risoluzione, anche contestualmente a quella di fallimento, solo quando faccia valere il suo credito originario e non nella misura già falcidiata. SEZ. VI - 1 ORDINANZA 20 MAGGIO 2019, N. 13569 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA – COMPETENZA . Competenza per territorio - Criterio - Ultima residenza comune dei coniugi - Criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto - Condizioni. Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l'art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza. In senso conforme, Cass. Sez. VI - 1, ordinanza n. 4109/17 ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale dei coniugi, l’art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l’ultima residenza comune, e, solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, il criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.