RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 13 MAGGIO 2019, N. 12640 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Inerzia della P.A. non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere – Domanda di risarcimento dei danni conseguenti a un legittimo affidamento – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fattispecie. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato da un comportamento inerte della P.A., non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti di un comune, da un farmacista che, dopo essere risultato vincitore del concorso per l'assegnazione di una farmacia nell'ambito di una neo-istituita frazione comunale, era stato dichiarato decaduto per non aver aperto la farmacia nei tempi stabiliti dal bando, essendo emerso che in tutto il centro abitato della suddetta frazione non esistevano locali muniti della destinazione urbanistica idonea all'esercizio di tale attività . Si vedano a Sez. Unite, ordinanza n. 9322/07 nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo quando costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute o l'integrità personale, o quando il danno sia provocato da illegittimo o mancato esercizio di poteri ordinati a tutela del privato o in caso di occupazione usurpativa nei casi in cui la posizione soggettiva del privato si presenti, invece, come connessa ad un provvedimento amministrativo anche in precedenza annullato, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, in quanto ricade nella disciplina dell'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 80/1998 e succ. mod. nella specie, la SC ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento ad azione per il risarcimento dei danni derivati da atti dell'amministrazione scolastica dichiarati illegittimi . b Sez. Unite, ordinanza n. 17586/15 la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo , ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole. SEZIONI UNITE SENTENZA 13 MAGGIO 2019, N. 12635 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Risarcimento danni da lesione, da parte della P.A., dell’affidamento del terzo creditore del presunto danneggiato – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti della P.A., da un soggetto che deduca la lesione del proprio diritto di credito verso un terzo, cagionata dal contegno posto in essere dall'amministrazione in violazione dell'affidamento precedentemente ingenerato nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti della P.A., da una banca che gestiva il servizio di tesoreria di un ente ospedaliero, lamentando la lesione del proprio diritto di credito alla periodica ricostituzione della provvista conseguente al provvedimento della P.A. che aveva declassato l'ente in questione da struttura ospedaliera pubblica a struttura privata accreditata, così determinando una sensibile contrazione dei finanziamenti pubblici allo stesso . Si richiama, Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 1654/18 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stato annullato un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato e questi subisca la lesione di un diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del proprio patrimonio, per avere sopportato perdite o mancati guadagni a causa dell'operato della P.A., che, oltre ad avere adottato un provvedimento illegittimo, abbia anche ingenerato un affidamento, disatteso a seguito dell'annullamento, tenuto conto che la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore, e di completamento, rispetto a quello demolitorio nella specie, la S.C., ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento all'azione proposta da un consorzio di cooperative edilizie per il risarcimento dei danni conseguenti all'affidamento ingenerato da un Comune in ordine alla legittimità degli atti amministrativi adottati, concernenti la realizzazione di fabbricati di tipo economico popolare, oggetto di un'originaria convenzione, più volte modificata, e poi annullati in via di autotutela . SEZIONI UNITE SENTENZA 10 MAGGIO 2019, N. 12589 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - IN GENERE. Occupazione illegittima – Successiva emanazione di decreto di asservimento - Effetti sulle domande di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente proposte dal privato - Improcedibilità delle stesse – Limiti. L'emanazione di un decreto di asservimento di un'area in proprietà privata, sulla quale sia in corso una occupazione illegittima da parte della P.A., determina l'improcedibilità della domanda di risarcimento in forma specifica proposta dal privato al fine di ottenere la rimozione delle opere eseguite, salva l'avvenuta formazione del giudicato sul diritto alla restituzione del bene, ma non anche della domanda risarcitoria dal medesimo avanzata in relazione all'occupazione del fondo dall'origine sino all'emanazione del detto decreto, atteso l'effetto conformativo prodotto ex nunc sulla situazione giuridica soggettiva incisa da tale provvedimento ablatorio. Si richiama Cass. Sez. 1, sentenza n. 11258/16 in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, delle aree oggetto di occupazione illegittima determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno. Invero, il provvedimento ex art. 42-bis è volto a ripristinare con effetto ex nunc la legalità amministrativa violata - costituendo, pertanto, una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione.