RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 17 MAGGIO 2019, N. 13449 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate - Modalità - Fattispecie. Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, ai più recenti report del Ministero degli Esteri . Il principio è conforme a quello espresso dal Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11312 del 2019 in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all'art. 14, lett. c , del d. lgs. n. 251 del 2007 violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona , una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, a cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a fonti internazionali non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente . SEZ. I ORDINANZA DEL 17 MAGGIO 2019, N. 13410 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA – FORMA. Appalto pubblico anteriore alla legge n. 190 del 2012 - Autorizzazione all’arbitrato - Approvazione della clausola compromissoria alla stipula del contratto - Irrilevanza - Manifestazione di volontà di ricorrere all’arbitrato per una determinata controversia - Necessità - Fondamento. La preventiva autorizzazione amministrativa dell'arbitrato, prevista dall'art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 per gli appalti pubblici conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 28 novembre 2012 , costituisce una clausola di efficacia che non può identificarsi con la delibera mediante la quale sia stato approvato il contratto contenente la clausola compromissoria, dovendo essa rinvenirsi in atti con i quali la P.A. abbia manifestato, con riferimento ad una controversia specificamente individuata, la volontà di avvalersi della clausola arbitrale, perché il legislatore ha inteso richiedere, all'ente chiamato a decidere sull'autorizzazione, una ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto Corte cost. 9 giugno 2015, n. 108 . Unico precedente, in senso conforme, è Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29255 del 2017 la clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, pur restando valida, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A., introdotta dall'art. 1, comma 19, della predetta legge, la quale tuttavia non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove la predetta autorizzazione ? comunque non desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria ? intervenga successivamente. Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'eccezione di incompetenza, sollevata dal difensore dell'ente pubblico, insufficiente a giustificare il superamento dell'inefficacia della clausola compromissoria, in quanto atto imputabile a soggetto diverso dagli organi competenti a manifestare la volontà dell'ente e non implicante un'apposita determinazione di questi . SEZ. I ORDINANZA DEL 17 MAGGIO 2019, N. 13406 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - ESTINZIONE – RISCATTO. Esercizio diretto da parte del Comune dell'impianto dato in concessione - Equa indennità ex art. 24 r.d. n. 2578 del 1925 - Criteri di stima - Computo dei costi sostenuti dai privati - Esclusione - Fondamento. In tema di concessioni e di riscatto da parte dell'amministrazione concedente che decide di assumere in esercizio diretto l'impianto di erogazione del servizio dato in concessione, l'equa indennità prevista dall'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 in favore del gestore uscente, secondo i criteri di stima del valore industriale residuo degli impianti cd. VRI art. 13 del d.P.R. n. 902 del 1986 , deve essere calcolata senza computare quella parte dell'impianto che è stata realizzata per mezzo di costi sostenuti dagli utenti privati per i singoli allacciamenti alla rete di distribuzione, ricorrendo in caso contrario un arricchimento senza causa. Per un risalente precedente, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1922 del 1962 La disposizione contenuta nell'art 24 del tu 15 ottobre 1925, n 2578 , sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, si riferisce espressamente al caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione e di assunzione diretta del pubblico servizio da parte dell'ente locale, come è confermato dal successivo art 25, il quale stabilisce che se il comune intende risolvere un contratto di concessione in corso di svolgimento deve, nella relativa deliberazione consiliare, indicare i mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari, secondo il calcolo indicato nell'art 24. Fuori di tale ipotesi, cioè al di fuori del riscatto verificatosi nel corso della concessione le parti possono liberamente convenire che alla scadenza normale della concessione gli impianti e il relativo materiale mobile ed immobile siano rilevati dal comune o siano a questo devoluti.