RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 7 MAGGIO 2019, N. 12020 ADOZIONE - ADOZIONE DEI MINORI D'ETA' - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Giudizio di adottabilità - Qualità di parte necessaria del minore - Mancata costituzione in giudizio - Nomina di un difensore d’ufficio - Necessità - Difetto - Conseguenza - Nullità degli atti del giudizio - Rinvio della causa al primo grado - Esclusione - Fondamento. Il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, comma 2, della legge n. 184 del 1983, con l'assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico ne consegue, in caso di omessa nomina cui non segua la designazione di un difensore d'ufficio, la nullità del procedimento de quo , non avendo potuto il minore esercitare il suo diritto al contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito. Ricorrendo tali circostanze, deve essere peraltro escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria alle esigenze di speditezza del procedimento diretto all'accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli articolo 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello deve pertanto procedere, a norma dell'articolo 354, comma 4, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore. Si richiama Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11782 del 2016 In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, come novellati dalla l. n. 149 del 2001, il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l'assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. Ne deriva, in caso di omessa nomina di quest'ultimo cui non segua la designazione di un difensore d'ufficio, la nullità del procedimento de quo , non avendo potuto il minore esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito. SEZ. I ORDINANZA DEL 7 MAGGIO 2019, N 12018 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITA'. Modifica delle condizioni di separazione personale tra i coniugi - Decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento. Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. In tal senso già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 2013 Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole ha carattere decisiorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost.