RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 6 GIUGNO 2019, N. 15384 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Consorzi obbligatori costituiti per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di una strada vicinale - Impugnazione di delibere asseritamente assunte in carenza di potere deliberante delle assemblee consortili - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento. La domanda proposta dall'utente di una strada vicinale, nei confronti del consorzio obbligatorio costituito, secondo la disciplina del d.l. lt. 1 settembre 1918 n. 1446 e della l. n. 126/1958, per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di tale strada, rivolta a contestare in radice il potere deliberante delle assemblee consortili per effetto della loro prospettata illegittima convocazione e costituzione alla luce dell'irrituale nomina del nuovo presidente del consorzio o della modifica dell'atto costitutivo avvenute in una pregressa e presupposta delibera assembleare, integra una situazione giuridica di diritto soggettivo con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Nello stesso senso anche la risalente Sez. U, sentenza n. 2713/1987 la domanda, che sia proposta dall'utente di una strada vicinale, nei confronti del consorzio obbligatorio costituito, secondo la disciplina del d.l. Lt. 1 settembre 1918 n. 1446 e della legge 12 febbraio 1958 n. 126, per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di tale strada, e che sia rivolta ad insorgere contro l'imposizione di contributi per opere non comprese fra i suddetti compiti, né ad essi connesse nella specie, opere di urbanizzazione a fini di lottizzazione , nonché a far valere l'illegittimità ed inefficacia delle deliberazioni in proposito adottate, esula dalla mera denuncia dell'irregolare esercizio del potere impositivo del consorzio e si traduce nella negazione in radice del potere stesso, considerato che tale ultima situazione è ravvisabile non solo quando l'amministrazione si arroghi un potere non previsto dalla legge, ma anche quando utilizzi un potere conferito dalla legge in casi nemmeno astrattamente inquadrabili fra quelli da essa contemplati. Ne discende che la suddetta domanda, ricollegandosi ad una posizione di diritto soggettivo, inidonea a subire degradazione od affievolimento per effetto degli indicati provvedimenti, spetta alla cognizione del giudice ordinario. SEZIONI UNITE SENTENZA 29 MAGGIO 2019 N. 14696 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Appalto di opere pubbliche - Ritardata esecuzione dei lavori per causa riferibile all'Amministrazione - Domanda risarcitoria dell'appaltatore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. In materia di appalto di opere pubbliche, la qualificazione della domanda dell'appaltatore come volta ad ottenere non la revisione dei prezzi, che presuppone la mancanza di colpa dell'Amministrazione, ma il risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei lavori per causa imputabile alla committente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Si richiama, Cass. Sez. 1, sentenza n. 16152/13 in materia di appalto di opere pubbliche, l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi presuppone l'effettiva esecuzione dei lavori per i quali è sollecitata una integrazione del corrispettivo nonché la mancanza di colpa da parte dell'Amministrazione, e quindi la non riferibilità all'inadempimento di quest'ultima dell'incremento dei costi venutosi a determinare, laddove, nel caso di ritardo per causa riferibile all'Amministrazione, il risarcimento del danno da lucro cessante può essere legittimamente liquidato riconoscendo - in corrispondenza al parametro valido nel caso di recesso - una percentuale di utile pari al dieci per cento del residuo corrispettivo, con esclusione dell'importo riconducibile alla revisione prezzi.