RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I, SENTENZA DEL 2 MAGGIO 2019, N. 11543 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - IN GENERE. Conto corrente bancario - Invalida pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Ricostruzione del rapporto - Mancanza di una parte degli estratti conto - Primo estratto recante saldo a debito del cliente - Correntista convenuto o attore in giudizio - Differenti conseguenze sul regime probatorio. Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo , così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. Si vedano i Sez. 1 - , ordinanza n. 30822/18 ei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perché ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto . ii Sez. 1 - , ordinanza n. 9526/19 Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto . SEZ. I SENTENZA APRILE 2019, N. 10205 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO – CONTRAFFAZIONE. Marchio complesso - Mera aggiunta di un elemento nominativo o emblematico - Usurpazione o contraffazione di marchio semplice registrato - Configurabilità – Sussistenza. L'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. BENI - IMMATERIALI - MARCHIO ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO - IN GENERE. Tutela del marchio - Presupposti - Confondibilià dei segni - Accertamento - Criteri - Pregiudizio per le potenzialità espansive dell'impresa - Valutazione ex ante . La confondibilità, che la legge richiede ai fini della tutela del marchio, si manifesta anche come potenzialità illecita, deducibile dalla naturale espansività dell'impresa titolare del segno l'apprezzamento circa la ricorrenza della possibilità di confusione, pertanto, non può aver luogo con giudizio ex post , dovendosi piuttosto verificare, con riguardo al momento in cui è stata introdotta la domanda giudiziale, se l'attività dell'attore, anche per la sua possibile espansione - intesa quale normale potenzialità - possa risultare pregiudicata dalla somiglianza o identità dei segni, che sia tale da determinare, nell'evoluzione naturale della sua posizione nel mercato, un pericolo di confusione. BENI - IMMATERIALI - MARCHIO ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO - DEBOLE O FORTE. Marchio debole registrato - Limiti della tutela - Inserimento nel marchio simile di rilevanti elementi distintivi - Destinazione dei prodotti dell’impresa titolare del marchio ad operatori specializzati - Confondibilità - Esclusione - Fattispecie. In tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte. ne consegue che deve escludersi la confondibilità dei segni distintivi quando il marchio simile risulti specificamente caratterizzato, ed inoltre l'attività dell'impresa titolare del marchio sia rivolta esclusivamente ad operatori del settore, ad altre imprese altamente specializzate ed a soggetti istituzionali. Nell'affermare tale principio, la S.C. ha escluso la confondibilità fra i marchi Green Power ed Enel Green Power , in quanto l'inclusione della parola Enel e di un albero stilizzato nel simbolo hanno originato un marchio complesso, foneticamente e graficamente distinto dal marchio denominativo Green Power , proprio di un'impresa che offre i suoi prodotti ad operatori altamente specializzati . Più risalenti, con riguardo alla prima affermazione, si vedano a Cass. Sez. 1, sentenza n. 6128/87 L'usurpazione o la contraffazione del marchio preusato o registrato può sussistere anche se la riproduzione è inserita in un marchio complesso ed a maggior ragione se il frutto dell'usurpazione o della contraffazione va a costituire non già un marchio complesso ma un marchio da considerare unitariamente. Pertanto, non vale ad escludere tali violazioni la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio tutelato. b Sez. 1, sentenza n. 2929/82 Il diritto di marchio ha carattere reale ed integra l'ipotesi della usurpazione anche la inclusione, in un marchio complesso, dell'unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza il marchio precedentemente registrato, anche se il marchio complesso sia costituito da altri elementi che lo differenziano dal marchio precedentemente registrato. Sulla seconda, in senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3548 del 2006 La confondibilità richiesta dalla legge ai fini della tutela del marchio si manifesta anche come potenzialità illecita, da valutarsi in relazione alla naturale espansività dell'impresa titolare del segno, il cui apprezzamento non può aver luogo con giudizio ex post , dovendosi piuttosto verificare, con riguardo al momento in cui è stata introdotta la domanda giudiziale, se l'attività dell'attore, anche per la sua possibile espansione, da apprezzarsi in quanto potenzialità normale, possa risultare pregiudicata dalla somiglianza o identità dei segni, che appaia tale da determinare, per l'appunto nell'evoluzione naturale della sua posizione nel mercato, un pericolo di confusione. Sul terzo principio, si richiamano i Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 2010 In tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di marchio forte cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti , detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi deboli , perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante. ii Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 2016 In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficientemente differenziabili i due marchi in conflitto in relazione alla natura degli stampati da essi contrassegnati, privi di affinità perché caratterizzati da rilevanti diversità funzionali, in quanto alcuni diretti alla pubblicità commerciale ed altri finalizzati all'informazione pubblica .