RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 18 MARZO 2019, N. 7577 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE. Concordato preventivo con riserva - Termine per presentare la proposta - Deposito della proposta - Documentazione ex articolo 161 l.fall. - Integrazione successiva - Ammissibilità - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, il debitore che dopo la domanda di ammissione al concordato con riserva abbia presentato la relativa proposta senza la documentazione prescritta dall'articolo 161 l.fall., può ancora avvalersi del termine di sessanta giorni accordato dal tribunale, ex articolo 161, comma 6, l.fall., allo scopo di integrare la detta documentazione. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il fallimento dichiarato dal tribunale dopo aver dichiarato inammissibile la proposta del debitore, depositata solo sette giorni dopo la domanda di concordato con riserva, in quanto priva della necessaria attestazione del professionista ex articolo 161, comma 3, l.fall. . In senso difforme, Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 2014 In tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall'articolo 162, primo comma, legge fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l'obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall'articolo 161 legge fall. Ne consegue che l'assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell'inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità. SEZ. I ORDINANZA DEL 15 MARZO 2019, N. 7496 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE. Reintegrazione nei diritti di brevetto ex articolo 193 c.p.i. – Presupposti - Diligenza richiesta dalle circostanze - Nozione - Fattispecie. In tema di proprietà industriale, l'articolo 193 d.lgs. n. 30/2005 contempla una procedura di reintegrazione nei termini per il versamento del c.d. diritto o tributo finalizzato al mantenimento del brevetto detta procedura - che consente di sanare gli effetti giuridici negativi derivanti dal mancato rispetto, nei confronti dell'UIBM o della Commissione ricorsi, di un termine la cui inosservanza comporta la perdita del diritto o di una facoltà di ricorso - presuppone la prova, da parte dell'istante, di avere impiegato la diligenza richiesta dalle circostanze in relazione al caso specifico. In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'istanza di rimessione avanzata da una società mandataria, consulente professionale nella materia di riferimento, la quale, proprio in ragione delle sue caratteristiche, avrebbe dovuto essere dotata di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini, tale da escluderne l'involontaria inosservanza . In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 2015 Ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dall'articolo 193, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la nozione di diligenza richiesta dalle circostanze - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - va posta in relazione con il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si colloca, in modo da poter valutare se un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell'attività ha omesso di svolgere. Pertanto, il ricorso ad un mandatario specializzato, che, come richiesto dalle normative comunitarie, deve disporre di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che ne escluda generalmente l'involontaria inosservanza, comporta che solo eventi eccezionali possano determinare una restitutio in integrum . Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata considerando scusabile, sebbene non imprevedibile, il tardivo deposito della traduzione del brevetto dovuto ad un'improvvisa interruzione dell'energia elettrica che aveva impedito la memorizzazione di dati pur tempestivamente trasmessi al mandatario . SEZ. VI – 1 ORDINANZA DEL 6 MARZO 2019, N. 6563 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Processo – Competenza funzionale – Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione – Sussistenza – Violazione - Rilevabilità d’ufficio – Affermazione – Limite temporale – Rinvio della udienza di prima comparizione – Ammissibilità – Fattispecie. In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, è da ritenersi di natura funzionale e va attribuita, a far data dal 18 febbraio 2017, alla sezione distrettuale specializzata in materia di immigrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a del d.l. n. 13/2017. Ne consegue che, a tenore dell'articolo 38 c.p.c., il Tribunale, rispettando il limite temporale dell'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. possa tempestivamente rilevare ex officio la propria incompetenza funzionale sciogliendo la riserva assunta a detta udienza ed assegnando alle parti i termini per la riassunzione. Si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21672 del 2015 In tema di procedimento per decreto ingiuntivo, qualora il provvedimento monitorio sia stato emesso nei confronti di distinti soggetti, l'atto di citazione in opposizione è l'unico strumento con cui gli ingiunti possono sollevare qualsiasi eccezione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, sicché, ove ciascuno di essi proponga separato atto di opposizione ex articolo 645 c.p.c. notificandolo anche agli altri, senza però sollevare eccezione di incompetenza del giudice del monitorio, tale eccezione resta preclusa per ogni specie di competenza e non può essere svolta nella successiva comparsa di costituzione depositata in risposta all'opposizione altrui.