SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 31 GENNAIO 2019, numero 2840 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE. Ingiunzione di pagamento europea – Opposizione – Richiesta del creditore di prosecuzione secondo la procedura ordinaria – Individuazione della procedura – Spettanza al creditore – Poteri del giudice dell'ingiunzione – Fissazione di un termine al creditore per introdurre la domanda – Inosservanza – Conseguenze. In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE numero 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'articolo 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 17, par. 3, del Regolamento l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell'articolo 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE. Ingiunzione di pagamento europea – Opposizione – Richiesta del creditore di prosecuzione secondo la procedura ordinaria – Prosecuzione del giudizio secondo la forma di introduzione dell'azione individuata dal creditore – Litispendenza – Individuazione. In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE numero 1896 del 2006, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione a norma dell'articolo 16 del Regolamento e il giudizio prosegua nella forma e secondo la disciplina individuate dal creditore nel termine a lui assegnato dal giudice dell'ingiunzione, la litispendenza si determina con riferimento alla data di deposito della domanda di ingiunzione europea. Con riferimento alle due massime, si richiamano a Sez. U, Sentenza numero 10799 del 2015 L'ingiunzione di pagamento europea, se non opposta nel termine perentorio ex articolo 16 del Regolamento CE numero 1896/2006, ha efficacia pro iudicato , sicché il riesame dopo la scadenza del termine ha carattere eccezionale ed i casi nei quali è consentito dall'articolo 20 sono di stretta interpretazione. In particolare, la manifesta erroneità dell'ingiunzione da valutarsi tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento articolo 20, comma 2, prima parte si riferisce ai soli errori manifesti idonei ad inficiare la possibilità per il debitore di contestare l'ingiunzione e la manifesta erroneità per circostanze eccezionali articolo 20, comma 2, seconda parte si riferisce ai soli vizi simili a quelli che giustificano la revocazione straordinaria ex articolo 656 cod. proc. civ., sicché nell'ambito del riesame per manifesta erroneità non rientra l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice dell'ingiunzione. b Sez. U - , Sentenza numero 7075 del 2017 In tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame, nei casi di cui all'articolo 20, comma 1, del Reg. CE numero 1896 del 2006, si identifica in quelli desumibili dall'articolo 650 c.p.c., quale disposizione che disciplina il relativo procedimento in Italia, sicché esso va individuato nel termine previsto dall'ordinamento italiano per l'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo, qualora non sia iniziata l'esecuzione, ovvero, quale termine finale, in quello di cui al terzo comma del cit. articolo 650, quando l'esecuzione sia iniziata.