RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 GENNAIO 2019, N. 1413 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Opposizione della P.A. ex art. 48 c.p.a. - Mancata contestazione della giurisdizione amministrativa - Declaratoria di inammissibilità - Prosecuzione del procedimento in sede straordinaria - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento. In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ove l'amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l'abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all'amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l'amministrazione deduca in tale sede l'insussistenza della giurisdizione amministrativa – presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. –, ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l'antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione. ANTICHITA' E BELLE ARTI - MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE. Procedura per il conferimento degli incarichi dei direttori dei musei archeologici nazionali - Natura concorsuale - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. In tema di nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali, la procedura d'interpello per il conferimento dei detti incarichi dirigenziali, sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi la prima, riservata alla selezione dei curricula la seconda, caratterizzata da colloqui, e non da esami orali, per l'individuazione dei candidati dell'ultima fase quella finale, sfociante nella formazione delle terne di nominativi, nell'ambito delle quali operare la nomina di un solo aspirante all'esito di una scelta conclusiva e fiduciaria del ministro o del direttore generale , ha natura sostanzialmente non concorsuale, avendo la fase finale carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, sicché, per il principio di concentrazione delle tutele, le relative controversie sono attribuite al giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento. In ordine al primo dei due principi affermati, si richiama Sezioni Unite, sentenza n. 10414/14 in tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l'intimato abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 c.p.a., né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito - o esplicito - presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente. Con riguardo al secondo, si segnalano i seguenti precedenti i Sezioni Unite, ordinanza n. 21060/11 la procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto socio - sanitario - prevista dall'art. 3-sexies d.lgs. n. 502/1992 - non ha carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali. Ne consegue che tutte le relative controversie attinenti alla procedura di selezione, nella specie concernente l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico ovvero al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. n. 165/2001. ii Sezioni Unite, ordinanza n. 8799/17 in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali generali priva di natura concorsuale - sebbene aperta a soggetti esterni - in difetto della previsione di una commissione esaminatrice, della formazione di una griglia di punteggi riferita ai titoli prescritti e della formazione di una graduatoria finale di merito, sicché la valutazione comparativa dei candidati è di carattere discrezionale. iii Sezioni Unite, ordinanza n. 31370/18 in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t , d.lgs. n. 104/2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi.