RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 10 GENNAIO 2019, N. 488 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE – IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità. Avverso l'omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 r.d. n. 1775/1933 t.u. delle acque , recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi se la sentenza abbia pronunciato su cosa non domandata , se abbia aggiudicato più di quello che era domandato , se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda e se contenga disposizioni contraddittorie . In senso conforme, in precedenza Sez. U, sentenza n. 19448/09 ai sensi dell'art. 204 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 t.u. delle acque - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche abbia omesso di pronunciarsi su di una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200-202 del medesimo t.u., bensì l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore. SEZIONI UNITE SENTENZA 10 GENNAIO 2019, N. 487 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE. Notificazione della sentenza a procuratore iscritto all’albo - Validità - Cessazione di fatto dell’attività professionale - Irrilevanza - Decadenza dal termine di impugnazione - Rimessione in termini - Esclusione. La notifica della sentenza ad un procuratore regolarmente iscritto all'albo è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, conseguendo la perdita dello ius postulandi solo alla cancellazione dall'albo, in mancanza della quale non può assumere alcun rilievo, neppure ai fini di una rimessione in termini, la cessazione di fatto dell'attività professionale del difensore, seppure imputabile a gravi ragioni di salute, atteso che tale circostanza non si traduce per l'interessato nell'impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza impugnata, della quale può avere notizia dai collaboratori dello studio professionale. Si richiama Sez. U, sentenza n. 3702/17 la notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.