RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 27 NOVEMBRE 2018, N. 30657 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE. Giudizio di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori - Competenza giurisdizionale - Criterio determinativo - Residenza abituale del minore - Fondamento. Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale nella specie, con riferimento al diritto di visita ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea nella specie, la Germania , la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale. Si richiamano i Sez. U, ordinanza n. 2276/16 ai sensi dell'art. 3, lett. d, del Regolamento CE n. 4/2009, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito della domanda di responsabilità genitoriale, a quest'ultimo spetta la giurisdizione anche sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale. ii Sez. U, sentenza n. 5418/16 in tema di responsabilità genitoriale, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo - per principio generale - al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto. Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, per la quale doveva considerarsi abitualmente residente in Brasile il minore che vi aveva vissuto fra i tre e i sei anni di età, periodo intensamente relazionale, con un intervallo di appena sei mesi, trascorso in Italia . SEZIONI UNITE ORDINANZA 26 NOVEMBRE 2018, N. 30527 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI. Immunità dalla giurisdizione civile dello Stato italiano - Controversie a contenuto patrimoniale - Ambito di applicazione - Esercizio di poteri sovrani - Fattispecie. L'immunità di diritto internazionale dello Stato o dell'ente straniero dalla giurisdizione civile dello Stato italiano ricorre anche nel caso di controversie a contenuto patrimoniale, quando essi agiscano come soggetti di diritto internazionale o come titolari di una potestà d'imperio nell'ordinamento di origine, ossia come enti sovrani, restando invece esclusa nelle ipotesi in cui lo Stato o l'ente straniero si pongano nelle medesime condizioni di cittadini italiani, avvalendosi di strumenti privatistici nella specie la S.C. ha escluso l'immunità invocata dall'Académie de France à Rome, nell'ambito di un giudizio avente per oggetto l'accertamento della risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione e affidamento di servizi, all'interno di un edificio situato a Roma e appartenente al demanio francese . In precedenza, Sez. U, sentenza n. 19600/08 l'immunità di diritto internazionale dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Stato italiano, ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull'esercizio, in atti o anche solo in comportamenti, dei poteri pubblicistici dello Stato o ente straniero. Pertanto, il giudice italiano è carente di giurisdizione sulla domanda nei confronti di uno Stato straniero nella specie la Repubblica Popolare Cinese per la detenzione di un immobile, assunta come illegittima, quando risulti che lo stesso sia adibito ad ufficio commerciale dell'ambasciata, poiché, in tal caso, esiste un effettivo rapporto di strumentalità necessaria con i poteri pubblicistici di esercizio del diritto di missione da parte dello Stato estero, che non può essere sottoposto ad apprezzamenti e valutazioni da parte del giudice italiano, al fine di rilevarne l'illegittimità fondante la domanda di risarcimento del danno.