RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 26 NOVEMBRE 2018, N. 30537 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE. Concordato preventivo – Revoca conseguente all’accertamento di atti di frode – Presupposti oggettivi e soggettivi – Fattispecie. In materia di concordato preventivo, gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo. Nella specie la S.C. ha ritenuto decisiva, ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'omessa informazione, da parte della società beneficiaria, dell'intervenuta escussione nei suoi confronti di fideiussioni bancarie per un valore superiore ai sette milioni di euro . Si veda Cass. Sez. 1 - , ordinanza n. 15013/18 gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo per essersi accertata una situazione debitoria di gran lunga superiore a quella emergente dalla domanda, escludendo potessero riscontrarsi al riguardo mere irregolarità contabili . SEZ. I ORDINANZA 23 NOVEMBRE 2018, N. 30498 BENI IMMATERIALI - MARCHIO ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO – MARCHIO COLLETTIVO. Marchio collettivo - Figurativo - Comparazione effettuata dal giudice di merito - Riferimento a termine sintetico o descrizione evocativa in luogo di specifica definizione astratta - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. In tema di marchio collettivo, non viola gli artt. 2, 7 e 11 d.lgs. n. 30/2005 il giudice di merito che, nell'esaminare un marchio figurativo, usi, per contraddistinguerlo, un termine idoneo a definirlo sinteticamente, facendo così riferimento, anche ai fini comparativi, alla descrizione evocativa del titolo di proprietà intellettuale anziché alla specifica formulazione grafica astratta di cui alla registrazione, atteso che il riferimento alla formula ellittica e figurata non esclude l'univoca riferibilità al segno e l'esame comparativo con i segni anteriori usati da altri imprenditori nel tempo non è pregiudicato dall'uso delle parole descrittive del simbolo grafico, ben efficaci per richiamare la realtà raffigurata da esso. Non si segnalano precedenti in termini.