RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 20 NOVEMBRE 2018, N. 29990 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE. Occupazione sine titulo” – Spossessamento – Danno conseguente – Liquidazione – Criterio equitativo – Individuazione – Interessi legali – Ammissibilità – Fondamento. In caso di occupazione illegittima di un immobile è ravvisabile, secondo una presunzione iuris tantum ”, l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità in conseguenza di un simile spossessamento non sussiste uno specifico criterio di legge che indichi in qual modo il danno debba essere liquidato, ed occorre provvedere ad una stima equitativa, potendo anche utilizzarsi il criterio degli interessi legali calcolati sul prezzo di cessione volontaria del bene, quando esso non conduca ad una quantificazione del danno manifestamente incongrua in considerazione del caso concreto. Si richiamano i Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 2013 Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti. ii Sez. 3, Sentenza n. 16670 del 2016 Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa , discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato. SEZ. I ORDINANZA 20 NOVEMBRE 2018, N. 29914 OPERE PUBBLICHE APPALTO DI - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE. Appalto-concorso – Regime anteriore all’entrata in vigore della l. n. 109 del 1994 – Caratteristiche essenziali – Distinzione dalla licitazione privata – Discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione dei progetti – Limite. L'appalto-concorso, come disciplinato prima che la l. n. 109 del 1994 ne ridimensionasse l'area di applicazione, prevedeva, come la licitazione privata, che le ditte invitate alla gara dovessero presentare il progetto dell'opera, in base ad un piano di massima, ed indicare le condizioni ed i prezzi in base ai quali erano disposte ad eseguirla, ma, a differenza della licitazione privata, nell'appalto concorso risultava consentito all'amministrazione appaltatrice, ed alla commissione aggiudicatrice, un'ampia e insindacabile discrezionalità nella valutazione dei progetti presentati e nella scelta di soluzioni tecniche alternative indicate dalle ditte offerenti, salvo che non si ponessero in contrasto con i criteri fondamentali fissati nel bando di gara. Non si segnalano precedenti in termini.