RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 8 NOVEMBRE 2018, N. 28575 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO. Domanda di riconoscimento della protezione internazionale - Decisione in primo grado - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Regime introdotto dall’art. 27, comma 1, lett. f d.lgs. n. 142/2015 – Forma - Ricorso - Necessità – Fondamento – Overruling” processuale – Configurabilità - Peculiarità temporale di operatività - Incidenza del nuovo orientamento nei giudizi di rinvio - Esclusione. Nel vigore dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, così come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f , d.lgs. n. 142/2015, l'appello ex art. 702- quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi Cass. n. 17420/17 , e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell'art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità. Superato l’orientamento espresso da Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 17420/17 l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 142/15, atteso che il riferimento al ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f , di quest'ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata. Ora, in continuità con quello enunciato con la sentenza di cui sopra, si è affermato Sez. 6 - 1, ordinanza n. 29506/18 nel vigore dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, così come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f , d.lgs. n. 142/15, l'appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi Cass. n. 17420/17 , e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702-quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. SEZ. UNITE SENTENZA 8 NOVEMBRE 2018, N. 28573 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE. Giudizio di ottemperanza - Provvedimento del commissario ad acta - Oggetto - Determinazione dell'indennità ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 - Contestazione - Giurisdizione del g.o. - Fondamento. La domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità ex art. 42- bis d.lgs. n. 327/2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario ad acta , atteso che nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con al conseguenza che, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo. In senso conforme, Cass. Sez. U, sentenza n. 27277/11 posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo. Ne deriva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, essendo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto mentre al giudice amministrativo quelle concorsuali strumentali alla sua costituzione, esula dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede di ottemperanza, il ripristino dello stato giuridico ed economico e della relativa posizione previdenziale in favore del candidato che, a seguito dell'annullamento giudiziale della sua esclusione dalla graduatoria di concorso per l'assunzione, abbia poi agito nella anzidetta sede per ottenere il provvedimento costitutivo del rapporto e la ricostruzione della carriera, non trattandosi di strette conseguenze della costituzione del rapporto medesimo.