RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 16 NOVEMBRE 2018, N. 29609 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP. – INDENNITA’. Art. 20, comma 4, l. n. 856/1971 dopo Corte Cost. n. 470/1990 - Criterio di calcolo - Per periodi annuali e al termine di ciascuno di essi - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza dalle medesime date – Fondamento. L'immediata esperibilità del giudizio per la liquidazione dell'indennità di occupazione ex art. 20, comma 4, l. n. 865/1971 modificato dall'art. 14 l. n. 10/1977 , determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 470/1990, che ha eliminato la condizione di azionabilità costituita dalla previa determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della medesima legge, non produce lo spostamento della decorrenza della prescrizione alla data di pubblicazione della citata sentenza, restando fermo il dies a quo costituito dal termine di ciascun anno di occupazione, in applicazione del principio secondo il quale la pregressa vigenza di una norma ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, costituisce un mero ostacolo di fatto, e non un impedimento giuridico, all'esercizio del diritto medesimo. PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE. Prescrizione - Interruzione - Citazione o domanda giudiziale - interpretazione - Compito esclusivo del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione – Condizioni. L'interpretazione della domanda giudiziale, al fine di stabilirne l'idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto, non involgendo l'accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione della corte d'appello che aveva ritenuto idonea ad interrompere, con efficacia permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennità di occupazione la domanda giudiziale di pagamento di quanto dovuto per il protrarsi dell'occupazione dalla data dell'immissione in possesso a quella della irreversibile trasformazione del fondo . CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE – EFFETTI. Pronuncia d'incostituzionalità - Decorrenza della prescrizione del diritto – Fattispecie. Quando la dichiarazione d'incostituzionalità elimini una situazione di oggettiva incertezza tale da impedire concretamente l'esercizio del diritto, la prescrizione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Al contrario ove la dichiarazione d'illegittimità costituzionale abbia rimosso l'unico limite all'azionabilità diretta di una pretesa che avrebbe potuto comunque essere fatta valere la prescrizione decorre dalla maturazione del diritto la S.C ha indicato come esemplificazione della prima ipotesi la dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza n. 223/1983 in tema di conguaglio dell'indennità di espropriazione e come esemplificazione della seconda, la determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 l. n. 865/1971, venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 470/1990 . In ordine al primo dei tre principi enunciati, in senso conforme, Cass. Sez. 1, sentenza n. 8452/12 in materia di occupazione di urgenza di un immobile finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, ove trovi applicazione l'art. 20, comma 4, l. n. 865/1971 modificato dall'art. 14 l. n. 10/1977 - di cui con sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990 è stata dichiarata l'illegittimità nella parte in cui, in mancanza della determinazione, da parte della commissione di cui all'art. 16 l. n. 865/1971, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione - l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno e corrisposta al termine di ciascun anno di occupazione. Ne consegue che la prescrizione dei crediti relativi decorre dal termine di ciascun anno di occupazione, anche con riferimento ai periodi anteriori alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, in applicazione del principio secondo cui la vigenza di una norma preclusiva dell'esercizio di un diritto e viziata di incostituzionalità è qualificabile come mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, ovviabile mediante azione in giudizio che porti alla dichiarazione dell'incostituzionalità stessa è, pertanto, da escludersi che il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Con riguardo al secondo, in senso parimenti conforme, Cass. Sez. L, sentenza n. 723/81 non trattandosi di accertare l'esistenza di un vizio in procedendo, l'interpretazione della domanda giudiziale, al fine di stabilire l'idoneità della stessa a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto, è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in Sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. In ordine al terzo principio, si richiamano i Sez. 1, sentenza n. 8452/12 in materia di occupazione di urgenza di un immobile finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, ove trovi applicazione l'art. 20, comma 4, della legge n. 865/1971 modificato dall'art. 14 l. n. 10/1977 - di cui con sentenza della Corte costituzionale n. 470/1990 è stata dichiarata l'illegittimità nella parte in cui, in mancanza della determinazione, da parte della commissione di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione - l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno e corrisposta al termine di ciascun anno di occupazione. Ne consegue che la prescrizione dei crediti relativi decorre dal termine di ciascun anno di occupazione, anche con riferimento ai periodi anteriori alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, in applicazione del principio secondo cui la vigenza di una norma preclusiva dell'esercizio di un diritto e viziata di incostituzionalità è qualificabile come mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, ovviabile mediante azione in giudizio che porti alla dichiarazione dell'incostituzionalità stessa è, pertanto, da escludersi che il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. ii Sez. 1, sentenza n. 8662/14 in materia espropriativa, il momento dal quale far decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto a conseguire l'integrazione o il conguaglio dell'indennità di espropriazione, allorché la vicenda ablativa si sia perfezionata nel vigore della legge 29 luglio 1980, n. 385 riguardante il sistema dell'indennizzo salvo conguaglio , coincide con quello in cui tale diritto viene ad esistenza e, quindi, con la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 19 luglio 1983, n. 223, che ha caducato la menzionata disciplina della l. n. 385/1980, senza che rilevi l'ignoranza incolpevole del proprio diritto da parte del titolare, attesa l'insussistenza tanto di un caos normativo quanto della conseguente oggettiva non riconoscibilità delle disposizioni di legge in vigore, tenuto conto del fatto che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, non si era verificato un vuoto normativo, ma aveva ripreso vigore il criterio generale del valore venale di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 poi sostituito dal criterio di cui all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 . iii Sez. 1, sentenza n. 15626/16 in materia espropriativa, il momento dal quale far decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto a conseguire il conguaglio dell'indennità di espropriazione allorché la vicenda ablativa si sia perfezionata nel vigore della l. n. 385 del 1980 coincide con quello in cui esso viene ad esistenza e, quindi, con la pubblicazione della sentenza della Corte Cost. n. 223 del 19 luglio 1983, che ha caducato la disciplina dell'indennizzo salvo conguaglio di cui alla menzionata l. n. 385/1980 nella specie, la S.C., in applicazione del principio di equivalenza, ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto coincidere con la data di pubblicazione della menzionata sentenza della Corte costituzionale il termine di decorrenza della prescrizione del diritto del Comune ad ottenere il rimborso delle somme versate per l'acquisizione delle aree in seno a programmi per l'edilizia economico-popolare . SEZ. VI – 1 ORDINANZA 16 NOVEMBRE 2018, N. 29506 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO. Domanda di riconoscimento della protezione internazionale - Decisione in primo grado - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Regime introdotto dall’art. 27, comma 1, lett. f , d.lgs. n. 142/2015 - Forma - Ricorso - Necessità - Fondamento - Overruling” processuale - Configurabilità - Peculiarità temporale di operatività. Nel vigore dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, così come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f , d.lgs. n. 142/2015, l'appello ex art. 702- quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi Cass. n. 17420/17 , e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702- quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. In senso contrario, in ordine alla prima parte del principio enunciato, si era pronunciata Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 17420/17 l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore d.lgs. n. 142/2015, atteso che il riferimento al ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f , di quest'ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata. Il principio segue l’enunciato delle Sezioni Unite, sentenza n. 28575/18, secondo cui, nel vigore dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, così come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f , d.lgs. n. 142/2015, l'appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi Cass. n. 17420/17 , e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell'art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.