RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA 2 NOVEMBRE 2018, N. 28057 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Provvedimento di esclusione dai benefici della tariffa incentivante l’attivazione di impianto fotovoltaico – Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Fattispecie. La controversia vertente sull'esclusione dai benefici derivanti dall'attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o , in quanto riguarda un provvedimento concernente la produzione di energia adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del g.a. nella controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata ammissione ai benefici della tariffa incentivante l'attivazione di un impianto fotovoltaico, in ragione del provvedimento di diniego emesso dal Gestore dei servizi energetici sul presupposto della tardività dell'istanza . Si vedano, in senso conforme a Sez. U - , Ordinanza n. 10409 del 2017 La domanda proposta dal soggetto produttore di energia elettrica fotovoltaica nei confronti di enti appartenenti alla pubblica amministrazione ed avente ad oggetto la legittimità della previsione retroattiva - contenuta nel combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, comma 1, d.m. 6 febbraio 2006 - di soppressione dell’adeguamento alla variazione in aumento dei prezzi al consumo, calcolata dall’ISTAT, della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili prevista dal d.m. 28 luglio 2005 appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o , del d.lgs. n. 104 del 2010, riguardando un provvedimento concernente criteri per l?incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare secondo la previsione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 2003. b Sez. U - , Ordinanza n. 10795 del 2017 La controversia introdotta dal soggetto produttore di energia fotovoltaica, ammesso, a seguito di specifica convenzione stipulata con il gestore dei servizi energetici, a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dall’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 2003, al fine di contestare la loro rimodulazione disposta dall’art. 26 del d.l. n. 91 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 116/2014, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o , del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che la predetta disposizione non ha definito per intero la vicenda, rimettendone la regolamentazione a successivi decreti ministeriali ed, infine, a singoli provvedimenti del gestore, chiamato ad intervenire non nella veste di mera controparte della convenzione capace, perciò, di soli atti paritetici , ma come P.A., destinata ad operare in posizione di supremazia mediante l’esercizio di poteri autoritativi finalizzati ad assicurare l’attuazione della superiore volontà di legge. SEZ. UNITE SENTENZA 26 OTTOBRE 2018, N. 27164 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Giurisdizione in materia di illeciti civili ex art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44/2001 - Determinazione - Luogo dell'evento dannoso - Nozione - Fattispecie. In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 , deve aversi riguardo al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto , che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al luogo dell'evento generatore del danno , ma anche al luogo in cui l'evento di danno è intervenuto e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa . Si richiamano a Sez. U, Ordinanza n. 8076 del 2012 L'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione ne consegue che l'azione proposta contro una società di rating , che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all'ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano. b Sez. U, Ordinanza n. 8571 del 2015 Ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il luogo dell'evento dannoso è il luogo della condotta e il luogo del danno iniziale , essendo irrilevante il luogo del danno conseguenza . Pertanto, il giudice italiano non ha giurisdizione sulla domanda extracontrattuale nella specie, per lesione del credito , se all'estero è avvenuta la condotta pregiudizievole nella specie, indebita escussione di garanzia , essendo irrilevante che in Italia abbia sede la vittima secondaria , danneggiata solo in via mediata nella specie, per l'esercizio dell'azione di rivalsa .