RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 26 OTTOBRE 2018, N. 27164 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Giurisdizione in materia di illeciti civili ex art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44/2001 - Determinazione - Luogo dell'evento dannoso - Nozione - Fattispecie. In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 , deve aversi riguardo al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto , che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al luogo dell'evento generatore del danno , ma anche al luogo in cui l'evento di danno è intervenuto e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa . Si richiamano a Sez. U, Ordinanza n. 8076/12 l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione ne consegue che l'azione proposta contro una società di rating , che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all'ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano. b Sez. U, ordinanza n. 8571 del 2015 ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il luogo dell'evento dannoso è il luogo della condotta e il luogo del danno iniziale , essendo irrilevante il luogo del danno conseguenza . Pertanto, il giudice italiano non ha giurisdizione sulla domanda extracontrattuale nella specie, per lesione del credito , se all'estero è avvenuta la condotta pregiudizievole nella specie, indebita escussione di garanzia , essendo irrilevante che in Italia abbia sede la vittima secondaria , danneggiata solo in via mediata nella specie, per l'esercizio dell'azione di rivalsa .