RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 26 SETTEMBRE 2018, N. 23143 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE. Regolamento d'ufficio - Regime delle spese processuali - Procedimento di conflitto - Procedimenti davanti alle giurisdizioni confliggenti. In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009, il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla S.C. e di quelli svoltisi davanti alle giurisdizioni confliggenti è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che, con riferimento all'attività processuale dinanzi alla S.C. nel procedimento per conflitto, può dirsi vittoriosa, e ha pertanto diritto alla rifusione delle spese, la parte che abbia preso posizione sull'esercizio del potere officioso da parte del giudice e che, nel farlo, abbia sostenuto l'avviso poi espresso dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del conflitto, non potendosi invece procedere alla regolazione delle spese nell'ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla decisione della Corte con riferimento invece ai procedimenti davanti alle giurisdizioni confliggenti, ove le Sezioni Unite accolgano il conflitto e dichiarino la giurisdizione del giudice che l'aveva declinata, si configura una soccombenza reciproca, dovendosi ritenere che entrambe le parti, omettendo di impugnare la declinatoria che precedette la riassunzione davanti alla giurisdizione confliggente, abbiano dato causa all'inutile svolgimento del processo davanti al plesso giurisdizionale che aveva declinato la giurisdizione. Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 13725 del 2016 La Corte di cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione, provvede sulle spese anche del giudizio di merito pendente dinanzi al giudice italiano, - in applicazione analogica dell'art. 385, comma 2, c.p.c. ed al fine di agevolare la celere definizione della controversia, giusta il principio di sua ragionevole durata ex art. 111 Cost. - quando questo sia destinato a non più proseguire per il rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice, essendo a tali limitati effetti la situazione equiparabile a quella, prevista dalla citata norma del codice di rito, di cassazione senza rinvio. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 28 SETTEMBRE 2018, N. 23620 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE. Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi tra cui l’albo avvocati - Validità - Fondamento . In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del domicilio digitale , previsto dall'art. 16- sexies d.l. n. 179/2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6- bis d. lgs. n. 82/2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' – SANATORIA. Notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - Omissioni del codice fiscale e della dizione notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994 - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie. L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica . Con riguardo al primo principio di diritto, si richiamano i Sez. 3 - , Sentenza n. 17048 del 2017 In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 conv., con modif., dalla l. n. 221/2012 , come modificato dal d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla l. n. 114/2014 , non è più possibile procedere - ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37/1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. ii Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13224 del 2018 La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale. iii Sez. 1 - , Ordinanza n. 20946 del 2018 La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione. In senso conforme al secondo principio a Sez. 1 - , Sentenza n. 20625 del 2017 l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell?atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all?art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo . b Sez. U, Sentenza n. 7665 del 2016 l'irritualità della notificazione di un atto nella specie, controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica nella specie, in estensione.doc , anziché formato.pdf ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. SEZIONI UNITE SENTENZA DELL’8 OTTOBRE 2018, N. 24672 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE. Pronuncia in udienza di frasi potenzialmente ingiuriose - Scarsa rilevanza del fatto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'esimente della scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3- bis d.lgs. n. 109/2006 deve essere accertata in relazione all'interesse tutelato dalla norma da individuarsi nella giustizia in senso lato e, in particolare, nell'immagine del magistrato e nel prestigio di cui il medesimo deve godere nell'ambiente in cui lavora. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM che, pur qualificando come ontologicamente non ortodosso il comportamento del magistrato incolpato di aver pronunciato in udienza frasi potenzialmente ingiuriose per le persone presenti, lo aveva prosciolto, per scarsa rilevanza del fatto, sulla base di considerazioni riguardanti solo la reale offensività della condotta rispetto alle parti private e non già della lesività dell'interesse tutelato . Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 6468 del 2015 In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'esimente della scarsa rilevanza del fatto deve essere accertata con giudizio globale diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito, sicché l'impugnazione della sentenza che abbia riconosciuto tale esimente non può limitarsi alla critica atomistica dei singoli elementi di giudizio, ma deve individuare la contraddittorietà e illogicità delle conseguenze tratte dall'esame complessivo degli elementi stessi.