RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 12 SETTEMBRE 2018, N. 22216 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI. Collegamento tra atti di natura eterogenea - Requisiti - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità. Affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale , con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti negoziali, autoritativi, ecc. rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA DEL 12 SETTEMBRE 2018, N. 22210 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Società od enti cooperativi di produzione e di lavoro - Crediti - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione. L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti. In senso conforme, già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3592 del 1995 Il n. 5 dell'art. 2751 - bis cod. civ. - il quale persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci - attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, tra i quali non rientra il noleggio di attrezzature da cantiere. SEZ. I ORDINANZA DEL 12 SETTEMBRE 2018, N. 22208 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE. Insinuazione al passivo del credito della banca - Onere di deposito degli estratti conto - Sussistenza - Contestazioni specifiche del curatore - Onere di integrazione documentale della banca - Sussistenza - Mancanza di contestazioni - Presa d'atto delle risultanze degli estratti conto da parte del giudice delegato o del tribunale fallimentare, in caso di opposizione allo stato passivo - Sussistenza - Limiti. In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio. Non si segnalano precedenti in termini.