RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. 1 ORDINANZA INTERLOCUTORIA 7 SETTEMBRE 2018, N. 21930 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Misure alternative al trattenimento - Convalida - Omessa previsione della necessaria fissazione dell’udienza e della partecipazione di un difensore eventualmente anche nominato d’ufficio - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost. - Non manifesta infondatezza. E' rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1- bis , d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui alla lett. c del citato articolo 14 comma 1- bis , si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d'ufficio, non potendo il dubbio di legittimità costituzionale essere risolto in via interpretativa, attesi gli insuperabili limiti letterali della legge sospetta infatti, la facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida , prevista dall'articolo 14, comma 1- bis , d.lgs. n. 286/1998, è chiaramente alternativa all'udienza di convalida con la partecipazione necessaria del difensore del destinatario, prevista, invece, per le misure del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri e dell'accompagnamento alla frontiera, rispettivamente, dall'articolo 14, comma 4, e dall'articolo 13, comma 5- bis , d.lgs. cit. Si richiama Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 2997/18 in tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, devono essere applicate le stesse garanzie della comunicazione della data d'udienza e della partecipazione necessaria del difensore, di fiducia o di ufficio nel caso in cui l'interessato ne sia sprovvisto, che sono previste esplicitamente dal comma 4 del citato articolo. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato, senza rinvio, il decreto di convalida del provvedimento di applicazione del ritiro del passaporto ed obbligo di presentazione per la firma in quanto emesso all'esito di udienza la cui data non era stata comunicata allo straniero, in essa non assistito da difensore . SEZ. 6 – 1 ORDINANZA 4 SETTEMBRE 2018, N. 21613 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE. Giudizio di appello - Determinazione del valore della controversia - Impugnazione relativa solo ad una questione processuale - Valore indeterminabile – Fondamento - Fattispecie. In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa. In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva considerato di valore indeterminabile la causa relativa all'impugnazione di una sentenza per violazione del contraddittorio determinata dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo . In precedenza a Sez. 1, Sentenza n. 18233/09 ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento articolo 10 c.p.c. identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza, che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire. In applicazione di questo principio la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva liquidato gli onorari dovuti per prestazioni professionali in secondo grado sulla base del valore indeterminabile riconoscibile ad una controversia ristretta alla sola questione di giurisdizione, ritenendo irrilevante che la parte soccombente avesse reiterato, in via subordinata, la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, all'unico scopo di non incorrere in preclusioni . b Sez. 3 - , sentenza n. 27871/17 ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello. SEZ. 6 – 1 ORDINANZA 4 SETTEMBRE 2018, N. 21610 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO. Revoca dell’ammissione per dolo o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio - Presupposti - Collegamento con l’infondatezza dell’azione di merito - Esclusione. In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell'azione di merito. Si veda Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 19016/11 in materia di gratuito patrocinio non sussiste la colpa grave della parte ricorrente per aver proposto istanza a giudice incompetente per territorio, in quanto non può escludersi che, a seguito di riassunzione, la domanda possa essere ritenuta fondata dal giudice che la deve conoscere ne consegue, pertanto, l'illegittimità della disposta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato dello straniero che abbia agito per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico dinanzi a giudice incompetente per territorio.