RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 25 SETTEMBRE 2018, N. 22756 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Ingiunzione fiscale - Esecuzione cd. in danno - Riscossione delle spese - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In tema di ingiunzione fiscale ex art. 2 r.d. n. 639/1910, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla riscossione delle somme occorse per la cd. esecuzione in danno, venendo in evidenza un'obbligazione di diritto privato che trova esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente e nel conseguente esercizio del potere sostitutivo della P.A., senza che sia posto in discussione il provvedimento amministrativo, trattandosi soltanto di accertare il diritto della P.A. al rimborso delle spese sostenute. In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva declinato la giurisdizione in quanto la pretesa creditoria della P.A. traeva origine da un provvedimento amministrativo discrezionale . Si veda, Cass. Sez. U, ordinanza n. 15611/06 spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa al recupero delle spese per l'effettuazione d'ufficio da parte di un comune di opere a tutela della pubblica incolumità volte, nella specie, ad evitare movimenti franosi che avevano coinvolto una strada pubblica , oggetto di ordinanza contingibile ed urgente rimasta ineseguita dal destinatario. Indipendentemente, infatti, dallo strumento prescelto dall'amministrazione per detto recupero procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal r.d. n. 639/1910 , la natura della posizione soggettiva incisa dall'ordinanza del sindaco avverso la quale il privato era peraltro, nella specie, autonomamente insorto innanzi al giudice amministrativo non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell'amministrazione per le spese affrontate a seguito dell'inerzia del destinatario dell'ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell'amministrazione ad essere rimborsata, per avere effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento diritto soggettivo che è del tutto estraneo all'ambito dei diritti patrimoniali conseguenziali , la cui cognizione è rimessa al giudice amministrativo, i quali attengono al risarcimento dei danni subiti dal privato a seguito dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e non già ai diritti di credito dell'amministrazione nei confronti del soggetto privato. SEZIONI UNITE SENTENZA 24 SETTEMBRE 2018, N. 22438 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO. Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1- bis e 1- ter , l. n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. . IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - CONTRORICORSO – NOTIFICAZIONE. Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità. In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. . IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - CONTRORICORSO – NOTIFICAZIONE Ricorso in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC - Sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico - Necessità. In tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. Il primo principio comporta il superamento dell’opposto orientamento espresso da Cass. Sez. 6 - , Ordinanza n. 30918/17 il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso. Con riguardo al secondo principio, si richiamano, le diverse soluzioni date da Cass. i Sez. 3 - , sentenza n. 7900 del 2018 In tema di giudizio di legittimità, deve essere dichiarata d'ufficio l'improcedibilità del controricorso, notificato con modalità telematiche, in caso di mancato deposito in cancelleria delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione dell'atto previste dall'art. 6 d.P.R. n. 68/2005 , in copia analogica munita di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994 tale declaratoria non impedisce però, in caso di rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente ma limitatamente alla partecipazione alla discussione orale. ii Sez. 6 - 3, ordinanza n. 12605/18 ove il controricorso per cassazione sia notificato a mezzo PEC e sia versata in atti solo una sua copia analogica e finanche una copia analogica del messaggio di posta elettronica con cui questo sarebbe stato notificato ma prive dell'attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono state tratte, di cui all'art. 9, comma 1 bis, della l. n. 53/1994 e successive integrazioni, non può dirsi sussistente la prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del controricorso stesso sicché, in difetto di altri elementi agli atti da cui desumere univocamente tali circostanze, non possono essere riconosciute le spese alla controricorrente che non abbia svolto altra attività difensiva nel giudizio di legittimità. iii Sez. 6 - L, ordinanza n. 16496/18 In tema di giudizio per cassazione, la prova documentale della notificazione eseguita a mezzo PEC è vincolata all'attestazione di conformità del difensore ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994 pertanto, in assenza di tale attestazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che, a fronte del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato, possa assumere rilievo la questione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. iv Sez. 6 - L, ordinanza n. 19078/18 in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati ricorso e procura nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994 tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c Con riferimento al terzo principio si richiama Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 7443/17 la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell'autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso.