RASSEGNA DELLA SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 10 SETTEMBRE 2018, N. 21974 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE. Illecito disciplinare per omessa astensione - Elemento psicologico - Intento di favorire o danneggiare una delle parti - Necessità - Esclusione - Fattispecie. In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della consumazione dell'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c , del d.lgs. n. 109/2006, non occorre che il magistrato abbia avuto uno specifico intento di favorire o danneggiare una delle parti del processo, ma è sufficiente che egli fosse a conoscenza di circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza disciplinare di assoluzione di un giudice delegato, il quale aveva omesso di astenersi dalla trattazione di procedure fallimentari, il cui curatore aveva ceduto un appartamento alla convivente del magistrato ad un prezzo inferiore a quello di mercato e con denaro proveniente in parte da quest'ultimo . In senso conforme, Cass. Sez. U, sentenza n. 10502/16 in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della consumazione dell'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c , d.lgs. n. 109/2006, non occorre che il magistrato avesse uno specifico intento trasgressivo, ma è sufficiente che egli conoscesse le circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi nella specie, applicando il principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'assoluzione disciplinare del magistrato del P.M. il quale aveva omesso di astenersi in procedimenti ove era difensore il titolare di una società che aveva stipulato una locazione con altra società partecipata dal magistrato in quota del 95 per cento . SEZIONI UNITE SENTENZA 4 SETTEMBRE 2018, N. 21589 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Indennità di cui all’art. 46 l. n. 2359/1865 - Perdita o diminuzione della proprietà per effetto dell’opera pubblica – Decorrenza del termine di prescrizione – Fattispecie. Il termine per la prescrizione del diritto all'indennità prevista dall'art. 46 l. n. 2359/1865 decorre dal momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al proprio diritto dominicale conseguenti all'esecuzione dell'opera pubblica nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di redazione di un verbale attestante la realizzazione dell'opera pubblica nei suoi tratti essenziali, ritenendo che da quel momento gli aventi diritto fossero nella possibilità di percepire il pregiudizio indennizzabile . In senso conforme, già Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 12771/13 in tema di indennità prevista dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, il ricorso per cassazione relativo alla prescrizione del relativo diritto è inammissibile qualora non indichi il giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere, dovendosi escludere l'automatica coincidenza con il completamento della costruzione dell'opera, atteso che il pregiudizio si consuma quando si genera una notevole diminuzione delle facoltà che costituiscono il nucleo essenziale del diritto di proprietà, sicchè solo in tale momento il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio indennizzabile e può agire in giudizio a tutela del suo diritto.