RASSEGNA DELLA SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 9 AGOSTO 2018, N. 20684 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE – FORMA. Azienda speciale di ente pubblico territoriale - Contratti stipulati - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento. In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 r.d. n. 2440/1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam , né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale. Si veda, in senso contrario, Cass. Sez. 2, sentenza n. 9219/2014 l'azienda speciale, quale ente pubblico strumentale dell'ente locale, pur agendo iure privatorum , è soggetta alla regola che esige la forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost SEZIONI UNITE SENTENZA 31 LUGLIO 2018, N. 20344 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE. Decisioni in materia disciplinare - Impugnazione con ricorso alle Sezioni Unite della S.C. - Vizi denunciabili - Individuazione - Sindacato delle Sezioni Unite sulle valutazioni del giudice disciplinare – Limiti. Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C., ai sensi dell'art. 56, comma 3, r.d.l. n. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. In senso conforme, Cass. Sez. U - , sentenza n. 24647/16 le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.